Art. 12
Tipi di abilitazione all'esercizio dell'attivita' di guida
1. Il soggetto che ha conseguito una carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose consegue un'abilitazione alla
guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella
della patente di guida posseduta o, nei casi di cui all'art. 7, comma
2, lettera a), da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici di cui
all'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni:
a) senza limitazioni, se ha frequentato un corso di
qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) o c),
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, ed ha superato il relativo esame;
b) limitata a veicoli di categoria C1 o C1E, ovvero C o CE di
massa massima autorizzata non superiore a 7, 5 t, fino al compimento
dei ventuno anni, se ha frequentato un corso di qualificazione
iniziale di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ed
ha superato il relativo esame.
2. Il soggetto che ha conseguito una carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone consegue un'abilitazione alla
guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella
della patente di guida posseduta o, nei casi di cui all'art. 7, comma
2, lettera b), da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici di cui
all'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni:
a) senza limitazioni, se ha frequentato un corso di
qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 3, lettere c) o d),
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, ed ha superato il relativo esame;
b) limitata a veicoli di categoria D1 o D1E, ovvero D o DE per
servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km, fino al
compimento dei ventitre anni, se ha frequentato un corso di
qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) o b),
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, ed ha superato il relativo esame.
3. Le limitazioni di cui al comma 1, lettera b), e comma 2, lettera
b), fino al limite di eta' ivi previsto, si applicano anche
all'attivita' di guida non professionale, qualora il conducente,
titolare di carta di qualificazione, abbia conseguito una patente di
categoria C, CE, D o DE, in deroga ai limiti anagrafici di cui
all'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.