Art. 12 
 
 
     Tipi di abilitazione all'esercizio dell'attivita' di guida 
 
  1. Il soggetto che ha conseguito una carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di  cose  consegue  un'abilitazione  alla
guida professionale di veicoli di categoria corrispondente  a  quella
della patente di guida posseduta o, nei casi di cui all'art. 7, comma
2, lettera a), da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici  di  cui
all'art. 115 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni: 
    a)  senza  limitazioni,   se   ha   frequentato   un   corso   di
qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) o c),
del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  e  successive
modificazioni, ed ha superato il relativo esame; 
    b) limitata a veicoli di categoria C1 o C1E, ovvero  C  o  CE  di
massa massima autorizzata non superiore a 7, 5 t, fino al  compimento
dei ventuno anni,  se  ha  frequentato  un  corso  di  qualificazione
iniziale di cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni,  ed
ha superato il relativo esame. 
  2. Il soggetto che ha conseguito una carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di persone consegue un'abilitazione  alla
guida professionale di veicoli di categoria corrispondente  a  quella
della patente di guida posseduta o, nei casi di cui all'art. 7, comma
2, lettera b), da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici  di  cui
all'art. 115 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni: 
    a)  senza  limitazioni,   se   ha   frequentato   un   corso   di
qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 3, lettere c) o d),
del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  e  successive
modificazioni, ed ha superato il relativo esame; 
    b) limitata a veicoli di categoria D1 o D1E, ovvero D  o  DE  per
servizi di linea con percorrenza non  superiore  a  50  km,  fino  al
compimento  dei  ventitre  anni,  se  ha  frequentato  un  corso   di
qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) o b),
del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  e  successive
modificazioni, ed ha superato il relativo esame. 
  3. Le limitazioni di cui al comma 1, lettera b), e comma 2, lettera
b),  fino  al  limite  di  eta'  ivi  previsto,  si  applicano  anche
all'attivita' di guida  non  professionale,  qualora  il  conducente,
titolare di carta di qualificazione, abbia conseguito una patente  di
categoria C, CE, D o DE,  in  deroga  ai  limiti  anagrafici  di  cui
all'art. 115 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni.