Art. 13 Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica 1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c): a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente: a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida. Per tale modulo il docente e' un insegnante di teoria in possesso di abilitazione; a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita' del conducente. Per tale modulo il docente e' un insegnante di teoria in possesso di abilitazione; a.3) conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente e' un medico in possesso di una delle specializzazioni richieste per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale; b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, per la quale il docente e' un esperto in materia di organizzazione aziendale, o una figura allo stesso equiparata, in possesso dei requisiti gia' richiesti per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale, e' la seguente: b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente; b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose; c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, per la quale il docente e' un esperto in materia di organizzazione aziendale, o una figura allo stesso equiparata, in possesso dei requisiti gia' richiesti per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale, e' la seguente: c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone. 2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, e' esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia. 3. Le lezioni del programma del corso di cui comma 1, lettera a.1), possono essere svolte anche con simulatore di alta qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214. 4. Il docente puo' utilizzare i supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita' ai programmi e' dichiarata dal responsabile del corso, fino ad un massimo di cinque ore per ciascun modulo, riservando almeno due ore per ciascuno di essi all'espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell'effettivo apprendimento degli argomenti trattati. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. 5. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3 comunicano alla Direzione Generale Territoriale ed all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, secondo terzo e quarto periodo. 6. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 15. 7. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 10. Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo da trentacinque partecipanti, ivi compresi gli allievi tenuti a recuperare eventuali assenze, ai sensi del comma 9. 8. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 11, distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla parte di corso comune ad entrambi i tipi di abilitazione, e due ulteriori sezioni afferenti rispettivamente alla parte di corso specialistico per la formazione per il trasporto di cose o di persone. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. 9. Alle lezioni del corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza del relativo corso, conforme all'allegato 12, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10, recupera interamente, entro un mese dalla fine del corso stesso, le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza. L'allievo che e' assente per un numero di ore superiore a dieci, ripete l'intero corso ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di formazione periodica. Le lezioni di recupero si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 10. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potra' essere previsto che la disciplina dei corsi di formazione periodica, di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, sia articolata su ciascun modulo. 11. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza di validita' della carta di qualificazione del conducente. La frequenza di un corso di formazione periodica: a) prima della data di scadenza di validita' della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuita'; b) entro un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza di validita' della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa a decorrere dalla data indicata sull'attestato di frequenza di cui al comma 9: dalla data di scadenza della validita' e fino alla data di rilascio del predetto attestato e' vietato l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e merci; c) oltre il periodo di due anni di cui alla lettera b), comporta che, ai fini del rinnovo della carta di qualificazione del conducente, e' necessario sostenere, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 11, comma 1: dalla data di scadenza della validita' e fino alla data di superamento delle prove d'esame, e' vietato l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose.