Art. 13 
 
 
                       Programma e svolgimento 
                  dei corsi di formazione periodica 
 
  1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35  ore
di lezioni teoriche, suddivise  in  moduli  di  7  ore  ciascuno.  Si
articola in una parte comune di cui alla  lettera  a)  ed  una  parte
specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto  di
cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c): 
    a) la parte comune  del  programma,  per  titolari  di  carta  di
qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la seguente: 
      a.1) conoscenza dei  dispositivi  del  veicolo  e  condotta  di
guida. Per tale modulo il docente  e'  un  insegnante  di  teoria  in
possesso di abilitazione; 
      a.2) conoscenza delle norme di comportamento e  responsabilita'
del conducente. Per tale modulo il docente e' un insegnante di teoria
in possesso di abilitazione; 
      a.3)   conoscenza   dei   rischi   professionali;    condizioni
psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente e' un  medico
in possesso di una delle specializzazioni richieste  per  la  docenza
nei corsi di qualificazione iniziale; 
    b) la parte specialistica del programma,  per  i  titolari  della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose,  per
la quale il docente  e'  un  esperto  in  materia  di  organizzazione
aziendale, o una figura  allo  stesso  equiparata,  in  possesso  dei
requisiti gia' richiesti per la docenza nei corsi  di  qualificazione
iniziale, e' la seguente: 
      b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente; 
      b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose; 
    c) la parte specialistica di  programma,  per  i  titolari  della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto  di  persone,
per la quale il docente e' un esperto in  materia  di  organizzazione
aziendale, o una figura  allo  stesso  equiparata,  in  possesso  dei
requisiti gia' richiesti per la docenza nei corsi  di  qualificazione
iniziale, e' la seguente: 
      c.1) compiti del conducente nei confronti  dell'azienda  e  dei
passeggeri,  formazione  in   materia   di   sensibilizzazione   alla
disabilita' sulla base degli  argomenti  previsti  dall'allegato  II,
lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; 
      c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone. 
  2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia
per il trasporto di cose che per il  trasporto  di  persone,  che  ha
frequentato  un  corso  di   formazione   periodica   per   rinnovare
l'abilitazione ad una  delle  predette  tipologie  di  trasporto,  e'
esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione  periodica
per l'altra tipologia. 
  3. Le lezioni del programma del corso di cui comma 1, lettera a.1),
possono essere svolte anche con simulatore di alta qualita', conforme
alle  caratteristiche  tecniche  stabilite  con  il  decreto  di  cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22  dicembre  2008,  n.
214. 
  4.  Il  docente  puo'   utilizzare   i   supporti   audiovisivi   o
multimediali, la cui  conformita'  ai  programmi  e'  dichiarata  dal
responsabile del corso, fino ad un massimo di cinque ore per  ciascun
modulo,  riservando   almeno   due   ore   per   ciascuno   di   essi
all'espletamento di lezioni di chiarimento e verifica  dell'effettivo
apprendimento degli argomenti trattati. Non sono ammessi corsi con il
sistema e-learning. 
  5. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3 comunicano
alla   Direzione   Generale   Territoriale   ed   all'ufficio   della
motorizzazione competente per territorio,  almeno  entro  tre  giorni
lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il  nominativo  del
responsabile  del  corso  stesso,  l'elenco  degli  allievi   ed   il
calendario  delle  lezioni.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 10, comma 1, secondo terzo e quarto periodo. 
  6. I corsi di formazione  periodica  sono  svolti  presso  le  sedi
autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e  3.
Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore  a
due ore e non superiore a sette  ore.  Le  lezioni  si  svolgono  nei
giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.00 alle ore 22.00
ed il sabato dalle ore 8 alle ore 15. 
  7. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono
iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello  previsto
all'allegato 10. Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del
corso. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo da trentacinque
partecipanti, ivi compresi gli allievi tenuti a recuperare  eventuali
assenze, ai sensi del comma 9. 
  8. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal registro
di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 11,  distinto
in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla  parte  di  corso
comune ad entrambi i tipi di abilitazione, e  due  ulteriori  sezioni
afferenti rispettivamente alla parte di corso  specialistico  per  la
formazione per il trasporto di cose o di  persone.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, secondo,  terzo,  quarto  e
quinto periodo. 
  9. Alle lezioni del corso di formazione periodica sono  consentite,
al massimo, tre ore di assenza. Ai fini del  rilascio  dell'attestato
di frequenza del relativo corso, conforme all'allegato 12,  l'allievo
assente per un numero di ore superiore a 3 ma  non  superiore  a  10,
recupera interamente, entro un mese dalla fine del corso  stesso,  le
ore di frequenza delle lezioni relative  alle  materie  trattate  nei
giorni di assenza. L'allievo che e' assente  per  un  numero  di  ore
superiore a  dieci,  ripete  l'intero  corso  ai  fini  del  rilascio
dell'attestato di frequenza del corso  di  formazione  periodica.  Le
lezioni di recupero si svolgono alla fine del corso. Si applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
  10. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
potra' essere previsto che la  disciplina  dei  corsi  di  formazione
periodica, di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, sia articolata su  ciascun
modulo. 
  11. Il corso di formazione  periodica  puo'  essere  frequentato  a
partire da tre anni e sei mesi antecedenti la  data  di  scadenza  di
validita' della carta di qualificazione del conducente. La  frequenza
di un corso di formazione periodica: 
    a) prima della data di  scadenza  di  validita'  della  carta  di
qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza
soluzione di continuita'; 
    b) entro un periodo non  superiore  a  due  anni  dalla  data  di
scadenza di validita' della carta di qualificazione  del  conducente,
comporta il rinnovo della stessa  a  decorrere  dalla  data  indicata
sull'attestato di frequenza di cui al comma 9: dalla data di scadenza
della validita' e fino alla data di rilascio del  predetto  attestato
e' vietato l'esercizio dell'attivita' professionale di  autotrasporto
di persone e merci; 
    c) oltre il periodo di due anni di cui alla lettera b),  comporta
che,  ai  fini  del  rinnovo  della  carta  di   qualificazione   del
conducente, e' necessario sostenere, con esito positivo,  l'esame  di
cui all'art. 11, comma 1: dalla data di scadenza  della  validita'  e
fino alla  data  di  superamento  delle  prove  d'esame,  e'  vietato
l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di  persone
e cose.