Art. 14 
 
Corsi di qualificazione iniziale e formazione  periodica  frequentati
  da conducenti titolari di patente di guida non italiana 
 
  1. I  titolari  di  patente  di  guida,  rilasciata  da  uno  Stato
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
ammessi a frequentare in Italia: 
    a) corsi  di  qualificazione  iniziale,  qualora  sul  territorio
nazionale abbiano residenza normale ai sensi  dell'art.  118-bis  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni; 
    b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra  la  condizione
di  cui  alla  lettera  a)  o  svolgano,  nel  territorio  nazionale,
l'attivita' professionale di trasporto di persone o cose. 
  2. I titolari di patente di guida,  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione  del  permesso  di
soggiorno in corso di validita', corsi di qualificazione  iniziale  e
di formazione periodica,  qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'art. 15, comma 1, lettera b),  decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 285, e successive modificazioni.