Art. 14
Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica frequentati
da conducenti titolari di patente di guida non italiana
1. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
ammessi a frequentare in Italia:
a) corsi di qualificazione iniziale, qualora sul territorio
nazionale abbiano residenza normale ai sensi dell'art. 118-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra la condizione
di cui alla lettera a) o svolgano, nel territorio nazionale,
l'attivita' professionale di trasporto di persone o cose.
2. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di
soggiorno in corso di validita', corsi di qualificazione iniziale e
di formazione periodica, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'art. 15, comma 1, lettera b), decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, e successive modificazioni.