Art. 15 
 
Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a  svolgere
  corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica 
 
  1. Gli uffici della motorizzazione e  gli  organi  di  polizia,  su
richiesta  di  questi,  effettuano  visite  ispettive  al   fine   di
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  nel   presente
decreto, nonche' lo svolgimento regolare dei corsi. In  occasione  di
ogni visita ispettiva e' redatto un verbale. 
  2. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, sia
stata accertata la mancanza di uno o  piu'  requisiti  necessari  per
ottenere il nulla osta, nel caso dei  soggetti  di  cui  all'art.  3,
comma 1, ovvero  l'autorizzazione,  nel  caso  dei  soggetti  di  cui
all'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'ufficio della motorizzazione  invia  il
verbale  e  documentata  relazione  rispettivamente  alla   Direzione
Generale  Territoriale  ovvero  alla  Direzione   Generale   per   la
Motorizzazione che, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  emanano
atto di diffida  per  l'eliminazione  delle  irregolarita'  accertate
entro il termine di sette giorni. Nel  caso  di  inottemperanza  alla
diffida, la Direzione  Generale  Territoriale  o,  se  del  caso,  la
Direzione Generale per la  Motorizzazione  emanano  provvedimento  di
sospensione,    rispettivamente     del     nulla     osta     ovvero
dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque
fino a che sia stata dimostrata la eliminazione delle irregolarita'. 
  3. Qualora, nel corso delle visite ispettive di  cui  al  comma  1,
siano riscontrate irregolarita' nei corsi svolti dai soggetti di  cui
all'art. 3, o dall'art. 4, commi 1,  2  e  3,  esse  sono  contestate
immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola o del  centro
di istruzione automobilistica di cui all'art. 3, ovvero  dell'ente  o
dell'azienda di cui rispettivamente ai commi 1, 2 e  3  dell'art.  4.
Nel verbale e' assegnato un termine di  sette  giorni  per  eventuali
controdeduzioni.   Trascorso   tale    termine,    l'ufficio    della
motorizzazione invia il verbale, documentata relazione e le eventuali
controdeduzioni, rispettivamente alla competente  Direzione  Generale
Territoriale o alla Direzione Generale per la Motorizzazione.  Questi
ultimi, valutati i documenti, se del caso  emanano  provvedimento  di
sospensione del nulla osta per un periodo da quindici  giorni  a  tre
mesi. 
  4. Qualora, all'esito delle visite ispettive di cui al comma 1, sia
stata accertata  anche  la  responsabilita'  dell'allievo,  l'ufficio
della motorizzazione ne dispone  la  cancellazione  dal  registro  di
iscrizione. 
  5. Qualora i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2  e  3,
siano incorsi due volte nell'arco di tre anni nelle sanzioni  di  cui
ai commi 2 e 3, la Direzione Generale Territoriale o, se del caso, la
Direzione Generale per la Motorizzazione, emettono  provvedimento  di
revoca  rispettivamente  del  nulla  osta  o  dell'autorizzazione  ad
effettuare i corsi. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  gli  uffici  della
motorizzazione  possono  effettuare  anche  ispezioni   mirate   alla
verifica dell'effettiva presenza degli allievi  alle  lezioni,  anche
avvalendosi delle comunicazioni effettuate  ai  sensi  dell'art.  10,
comma 5, quarto periodo, quale applicabile anche ai  sensi  dell'art.
13, comma 8. Nel caso di accertate irregolarita', i  predetti  uffici
trasmettono documentata relazione  alla  Direzione  Generale  per  la
Motorizzazione, o se trattasi di soggetti autorizzati, alla Direzione
Generale Territoriale competente, che, assegnato un termine di  sette
giorni  per  eventuali  controdeduzioni,  emettono  provvedimento  di
sospensione del nulla osta o dell'autorizzazione per  un  periodo  da
quindici giorni ad un mese. Si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 5.