Art. 15 Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica 1. Gli uffici della motorizzazione e gli organi di polizia, su richiesta di questi, effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonche' lo svolgimento regolare dei corsi. In occasione di ogni visita ispettiva e' redatto un verbale. 2. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, sia stata accertata la mancanza di uno o piu' requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'ufficio della motorizzazione invia il verbale e documentata relazione rispettivamente alla Direzione Generale Territoriale ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione che, nell'ambito delle proprie competenze, emanano atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarita' accertate entro il termine di sette giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione Generale Territoriale o, se del caso, la Direzione Generale per la Motorizzazione emanano provvedimento di sospensione, rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata la eliminazione delle irregolarita'. 3. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, siano riscontrate irregolarita' nei corsi svolti dai soggetti di cui all'art. 3, o dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica di cui all'art. 3, ovvero dell'ente o dell'azienda di cui rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4. Nel verbale e' assegnato un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, l'ufficio della motorizzazione invia il verbale, documentata relazione e le eventuali controdeduzioni, rispettivamente alla competente Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale per la Motorizzazione. Questi ultimi, valutati i documenti, se del caso emanano provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi. 4. Qualora, all'esito delle visite ispettive di cui al comma 1, sia stata accertata anche la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio della motorizzazione ne dispone la cancellazione dal registro di iscrizione. 5. Qualora i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3, siano incorsi due volte nell'arco di tre anni nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 3, la Direzione Generale Territoriale o, se del caso, la Direzione Generale per la Motorizzazione, emettono provvedimento di revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli uffici della motorizzazione possono effettuare anche ispezioni mirate alla verifica dell'effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 5, quarto periodo, quale applicabile anche ai sensi dell'art. 13, comma 8. Nel caso di accertate irregolarita', i predetti uffici trasmettono documentata relazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione, o se trattasi di soggetti autorizzati, alla Direzione Generale Territoriale competente, che, assegnato un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni, emettono provvedimento di sospensione del nulla osta o dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni ad un mese. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.