Art. 16
Disposizioni transitorie
1. Ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, ai
corsi di integrazione ed ai corsi di formazione periodica, per i
quali e' stata presentata la dichiarazione di avvio del corso prima
della data di entrata in vigore di cui all'art. 17, comma 1,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, e
successive modificazioni, comunque entro e non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fatto salvo quanto
previsto dai commi 2 e 3.
2. Ai corsi di formazione periodica di cui al comma 1 sono
applicabili le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9, dal primo al
quarto periodo: in tal caso, i soggetti erogatori di tali corsi
comunicano, agli uffici competenti ai sensi del comma 5 del citato
art. 13, il calendario delle lezioni di recupero delle assenze prima
dell'avvio delle stesse.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c) e d), e dell'art. 4, comma 6, lettere c) e d), i
soggetti erogatori dei corsi, gia' titolari di nulla osta o di
autorizzazione, provvedono a richiederne l'aggiornamento. Si
applicano le disposizioni di cui rispettivamente all'art. 3, comma 2,
terzo e quarto periodo ed all'art. 4, comma 9, terzo e quarto
periodo.