Art. 16 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata,  ai
corsi di integrazione ed ai corsi  di  formazione  periodica,  per  i
quali e' stata presentata la dichiarazione di avvio del  corso  prima
della data di  entrata  in  vigore  di  cui  all'art.  17,  comma  1,
continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  16  ottobre  2009,  e
successive modificazioni, comunque entro e non oltre  un  anno  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fatto  salvo  quanto
previsto dai commi 2 e 3. 
  2. Ai corsi  di  formazione  periodica  di  cui  al  comma  1  sono
applicabili le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9, dal primo al
quarto periodo: in tal caso,  i  soggetti  erogatori  di  tali  corsi
comunicano, agli uffici competenti ai sensi del comma  5  del  citato
art. 13, il calendario delle lezioni di recupero delle assenze  prima
dell'avvio delle stesse. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.  3,
comma 1, lettere c) e d), e dell'art. 4, comma 6, lettere c) e d),  i
soggetti erogatori dei corsi,  gia'  titolari  di  nulla  osta  o  di
autorizzazione,  provvedono   a   richiederne   l'aggiornamento.   Si
applicano le disposizioni di cui rispettivamente all'art. 3, comma 2,
terzo e quarto periodo  ed  all'art.  4,  comma  9,  terzo  e  quarto
periodo.