Art. 17
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto
previsto dall'art. 13, comma 11, e 16, commi 2 e 3, che entrano in
vigore il giorno successivo.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 settembre 2013
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 10, foglio n. 279