Art. 17 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di  quanto
previsto dall'art. 13, comma 11, e 16, commi 2 e 3,  che  entrano  in
vigore il giorno successivo. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano  parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 settembre 2013 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 10, foglio n. 279