Art. 2
Soggetti che svolgono corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica
1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale, sia
ordinaria che accelerata, e di formazione periodica, dei conducenti
che effettuano professionalmente l'attivita' di autotrasporto di
persone e di cose su veicoli per la cui guidae' richiesta la patente
delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, sulla base dei
criteri stabiliti nei successivi articoli.
2. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettera b) del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni,
possono svolgere anche solo corsi di formazione periodica, sulla base
dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
3. Possono altresi' svolgere corsi di sola formazione periodica le
aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico
di persone di cui all'art. 4, comma 3.