Art. 2 
 
 
       Soggetti che svolgono corsi di qualificazione iniziale 
                      e di formazione periodica 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere  a)  e  b),  del
decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.   286,   e   successive
modificazioni, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale, sia
ordinaria che accelerata, e di formazione periodica,  dei  conducenti
che effettuano  professionalmente  l'attivita'  di  autotrasporto  di
persone e di cose su veicoli per la cui guidae' richiesta la  patente
delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E,  D  e  DE,  sulla  base  dei
criteri stabiliti nei successivi articoli. 
  2. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettera b)  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n.  286,  e  successive  modificazioni,
possono svolgere anche solo corsi di formazione periodica, sulla base
dei criteri stabiliti nei successivi articoli. 
  3. Possono altresi' svolgere corsi di sola formazione periodica  le
aziende esercenti servizi automobilistici per il  trasporto  pubblico
di persone di cui all'art. 4, comma 3.