Art. 3
Criteri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e
formazione periodica da parte delle autoscuole e dei centri di
istruzione automobilistica
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, previo rilascio di
apposito nulla osta, le autoscuole ed i centri di istruzione
automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono
corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti;
tale condizione puo' essere soddisfatta dalle autoscuole anche
attraverso l'adesione ad un consorzio. I predetti soggetti devono
inoltre dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che
abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque, attivita' di
docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di
autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso
almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi quinquennale e di specifico titolo acquisito
presso un ente di formazione, e che abbia maturato almeno tre anni di
esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o
che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita'
giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione,
sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone
che di merci;
d2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,
che abbiano svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque,
attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi
all'attivita' di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica, i soggetti di cui al comma 1 richiedono il nulla osta alla
Direzione Generale Territoriale competente, utilizzando lo schema di
domanda di cui all'allegato 1. La Direzione Generale Territoriale,
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare,
l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, da presentarsi nella
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', rilascia
all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica, previo
assolvimento dell'imposta di bollo, il nulla osta all'avvio dei
corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle
attrezzature sono comunicate utilizzando lo schema di cui
all'allegato 2, che va inoltrato alla Direzione Generale Territoriale
competente almeno tre giorni lavorativi liberi prima del loro
verificarsi, ai fini dell'aggiornamento del nulla osta. Nelle more
dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio della
motorizzazione competente per territorio, non e' sospesa l'attivita'
didattica.
3. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un
centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte
teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di
istruzione. In tal caso, il nulla osta e' rilasciato all'autoscuola,
che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione
automobilistica attestante la disponibilita', in favore
dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento
della parte pratica. L'autoscuola e' responsabile ai sensi dell'art.
15, comma 2, anche di eventuali irregolarita' commesse dal centro di
istruzione automobilistica nello svolgimento della parte pratica di
corso allo stesso demandata. Si applicano le disposizioni dell'art.
10, commi da 1 a 5.
4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli
allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha
formato il centro stesso. Non e' consentito iscrivere allievi
direttamente al centro di istruzione automobilistica.