Art. 3 
 
Criteri per lo svolgimento dei corsi  di  qualificazione  iniziale  e
  formazione periodica da parte delle  autoscuole  e  dei  centri  di
  istruzione automobilistica 
 
  1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale  e  formazione
periodica, di cui agli articoli 19 e 20 del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, previo rilascio di
apposito  nulla  osta,  le  autoscuole  ed  i  centri  di  istruzione
automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole,  che  svolgono
corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le  patenti;
tale  condizione  puo'  essere  soddisfatta  dalle  autoscuole  anche
attraverso l'adesione ad un consorzio.  I  predetti  soggetti  devono
inoltre dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali: 
    a) insegnante di teoria munito di abilitazione; 
    b) istruttore di guida, in possesso  di  tutte  le  categorie  di
patente di guida, munito di abilitazione; 
    c) medico  specialista  in  medicina  sociale,  medicina  legale,
medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che
abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque,  attivita'  di
docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita'  di
autotrasporto; 
    d) esperto in materia di organizzazione  aziendale,  in  possesso
almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi quinquennale e  di  specifico  titolo  acquisito
presso un ente di formazione, e che abbia maturato almeno tre anni di
esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni  o
che    abbia    pubblicato     testi     specifici     sull'attivita'
giuridica-amministrativa    dell'autotrasporto.    Sono    equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale: 
    d1)  insegnanti  di  teoria  di  cui  al  punto  a)  che  abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso  alla  professione,
sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di  persone
che di merci; 
    d2) soggetti, in possesso almeno  di  diploma  di  istruzione  di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,
che  abbiano  svolto,  per  almeno  tre  anni  negli  ultimi  cinque,
attivita' di docenza nell'ambito  di  corsi  di  formazione  connessi
all'attivita' di autotrasporto. 
  2. Per svolgere i corsi di  qualificazione  iniziale  e  formazione
periodica, i soggetti di cui al comma 1 richiedono il nulla osta alla
Direzione Generale Territoriale competente, utilizzando lo schema  di
domanda di cui all'allegato 1. La  Direzione  Generale  Territoriale,
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare,
l'elenco dei docenti ed i relativi curricula,  da  presentarsi  nella
forma di dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  rilascia
all'autoscuola o al  centro  di  istruzione  automobilistica,  previo
assolvimento dell'imposta di  bollo,  il  nulla  osta  all'avvio  dei
corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o  delle
attrezzature  sono  comunicate   utilizzando   lo   schema   di   cui
all'allegato 2, che va inoltrato alla Direzione Generale Territoriale
competente  almeno  tre  giorni  lavorativi  liberi  prima  del  loro
verificarsi, ai fini dell'aggiornamento del nulla  osta.  Nelle  more
dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio  della
motorizzazione competente per territorio, non e' sospesa  l'attivita'
didattica. 
  3. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha  formato  un
centro  di  istruzione  automobilistica  possono  svolgere  la  parte
teorica  del  corso,  demandando  la  parte  pratica  al  centro   di
istruzione. In tal caso, il nulla osta e' rilasciato  all'autoscuola,
che  deve  esibire  una  dichiarazione  del  centro   di   istruzione
automobilistica   attestante    la    disponibilita',    in    favore
dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per  l'espletamento
della parte pratica. L'autoscuola e' responsabile ai sensi  dell'art.
15, comma 2, anche di eventuali irregolarita' commesse dal centro  di
istruzione automobilistica nello svolgimento della parte  pratica  di
corso allo stesso demandata. Si applicano le  disposizioni  dell'art.
10, commi da 1 a 5. 
  4. Al centro di istruzione automobilistica  confluiscono  solo  gli
allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al  consorzio  che  ha
formato  il  centro  stesso.  Non  e'  consentito  iscrivere  allievi
direttamente al centro di istruzione automobilistica.