Art. 4
Criteri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e
formazione periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica, per la carta di qualificazione del conducente afferente
allo specifico settore, previa autorizzazione da richiedersi con le
modalita' del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente
all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di
esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e
funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci, membri
del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone,
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni
territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Gli enti di cui al comma 1 possono essere autorizzati anche a
svolgere solo corsi di formazione periodica, per la carta di
qualificazione del conducente afferente allo specifico settore,
previa autorizzazione da richiedersi con le modalita' del comma 5.
3. Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto
pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale,
aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unita',
possono svolgere corsi di formazione periodica per la carta di
qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone,
previa autorizzazione da richiedersi con le modalita' del comma 5.
4. L'autorizzazione per i corsi di qualificazione iniziale puo'
essere rilasciata per lo svolgimento sia della parte teorica che
della parte pratica del corso, ovvero limitatamente allo svolgimento
della parte teorica del corso: in tal caso, si applicano le
disposizioni dell'art. 10, comma 7.
5. La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Direzione
Generale per la Motorizzazione, secondo lo schema di domanda di cui
all'allegato 3 ovvero agli allegati 4 e 5, a seconda che trattasi di
enti di cui al comma 1 o di enti o aziende di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3.
6. L'ente di cui al comma 1 deve dimostrare di avvalersi delle
seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico
che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque, attivita'
di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita'
di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso
almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi quinquennale e di specifico titolo acquisito
presso un ente di formazione, e che abbia maturato almeno tre anni di
esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o
che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita'
giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione,
sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone
che di merci;
d2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,
che abbiano svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque,
attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi
all'attivita' di autotrasporto.
7. L'ente di cui al comma 1 che svolge esclusivamente corsi teorici
ai sensi del comma 4, non ha l'obbligo di avvalersi dell'istruttore
di guida di cui al comma 6, lettera b).
8. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono dimostrare di avvalersi
delle figure professionali di cui al comma 6, con esclusione
dell'istruttore di guida di cui alla lettera b) dello stesso comma.
9. La Direzione Generale per la Motorizzazione, verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l'elenco dei
docenti ed i relativi curricula, da presentarsi nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', rilascia all'ente,
previo assolvimento dell'imposta di bollo, l'autorizzazione per
l'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della
sede o delle attrezzature sono comunicate utilizzando lo schema di
cui all'allegato 2, che va inoltrato alla predetta Direzione Generale
almeno tre giorni lavorativi liberi prima del loro verificarsi, ai
fini dell'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione. Nelle
more dell'espletamento di eventuali verifiche, da parte dell'ufficio
della motorizzazione competente per territorio, non e' sospesa
l'attivita' didattica.