Art. 4 
 
Criteri per lo svolgimento dei corsi  di  qualificazione  iniziale  e
  formazione periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole 
 
  1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale  e  formazione
periodica, per la carta di qualificazione  del  conducente  afferente
allo specifico settore, previa autorizzazione da richiedersi  con  le
modalita' del comma 4, enti che hanno  maturato,  anche  direttamente
all'interno delle associazioni  di  categoria,  almeno  tre  anni  di
esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e
funzionalmente collegati a: 
    a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci,  membri
del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori; 
    b)  associazioni  di  categoria  dell'autotrasporto  di  persone,
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; 
    c)    federazioni,    confederazioni,    nonche'    articolazioni
territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b). 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono essere  autorizzati  anche  a
svolgere  solo  corsi  di  formazione  periodica,  per  la  carta  di
qualificazione  del  conducente  afferente  allo  specifico  settore,
previa autorizzazione da richiedersi con le modalita' del comma 5. 
  3. Le aziende esercenti servizi automobilistici  per  il  trasporto
pubblico di persone  di  interesse  nazionale,  regionale  o  locale,
aventi un numero di addetti alla guida non  inferiore  a  80  unita',
possono svolgere corsi  di  formazione  periodica  per  la  carta  di
qualificazione del  conducente  relativa  al  trasporto  di  persone,
previa autorizzazione da richiedersi con le modalita' del comma 5. 
  4. L'autorizzazione per i corsi  di  qualificazione  iniziale  puo'
essere rilasciata per lo svolgimento  sia  della  parte  teorica  che
della parte pratica del corso, ovvero limitatamente allo  svolgimento
della  parte  teorica  del  corso:  in  tal  caso,  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 10, comma 7. 
  5. La richiesta  di  autorizzazione  e'  inoltrata  alla  Direzione
Generale per la Motorizzazione, secondo lo schema di domanda  di  cui
all'allegato 3 ovvero agli allegati 4 e 5, a seconda che trattasi  di
enti di cui al comma 1 o di enti o aziende di cui rispettivamente  ai
commi 2 e 3. 
  6. L'ente di cui al comma 1  deve  dimostrare  di  avvalersi  delle
seguenti figure professionali: 
    a) insegnante di teoria munito di abilitazione; 
    b) istruttore di guida, in possesso  di  tutte  le  categorie  di
patente di guida, munito di abilitazione; 
    c) medico  specialista  in  medicina  sociale,  medicina  legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero  medico
che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque,  attivita'
di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi  all'attivita'
di autotrasporto; 
    d) esperto in materia di organizzazione  aziendale,  in  possesso
almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi quinquennale e  di  specifico  titolo  acquisito
presso un ente di formazione, e che abbia maturato almeno tre anni di
esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni  o
che    abbia    pubblicato     testi     specifici     sull'attivita'
giuridica-amministrativa    dell'autotrasporto.    Sono    equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale: 
      d1) insegnanti di  teoria  di  cui  al  punto  a)  che  abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso  alla  professione,
sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di  persone
che di merci; 
      d2) soggetti, in possesso almeno di diploma  di  istruzione  di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,
che  abbiano  svolto,  per  almeno  tre  anni  negli  ultimi  cinque,
attivita' di docenza nell'ambito  di  corsi  di  formazione  connessi
all'attivita' di autotrasporto. 
  7. L'ente di cui al comma 1 che svolge esclusivamente corsi teorici
ai sensi del comma 4, non ha l'obbligo di  avvalersi  dell'istruttore
di guida di cui al comma 6, lettera b). 
  8. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono dimostrare di  avvalersi
delle  figure  professionali  di  cui  al  comma  6,  con  esclusione
dell'istruttore di guida di cui alla lettera b) dello stesso comma. 
  9. La Direzione  Generale  per  la  Motorizzazione,  verificata  la
sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare  l'elenco  dei
docenti ed i  relativi  curricula,  da  presentarsi  nella  forma  di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  rilascia  all'ente,
previo  assolvimento  dell'imposta  di  bollo,  l'autorizzazione  per
l'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale  docente,  della
sede o delle attrezzature sono comunicate utilizzando  lo  schema  di
cui all'allegato 2, che va inoltrato alla predetta Direzione Generale
almeno tre giorni lavorativi liberi prima del  loro  verificarsi,  ai
fini dell'aggiornamento del provvedimento  di  autorizzazione.  Nelle
more dell'espletamento di eventuali verifiche, da parte  dell'ufficio
della  motorizzazione  competente  per  territorio,  non  e'  sospesa
l'attivita' didattica.