Art. 5
Locali ed attrezzature
1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3, devono
altresi' dimostrare di avere la disponibilita' almeno di:
a) un'aula di superficie non inferiore a mq 25 dotata di una
cattedra o un tavolo per l'insegnate e di posti a sedere per gli
allievi. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche
minore rispetto a quanto indicato nel precedente periodo. L'altezza
minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell'aula e
posti a sedere per gli allievi, sono conformi a quanto previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici, conformi a quanto previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
2. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di
autotrasporto, ai relativi corsi possono partecipare solo i
dipendenti dell'impresa stessa.
3. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere
costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100)
con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli
autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti
i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti
gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci
pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del
motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di
accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi
frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli
autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta
pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il
monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un
cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico
sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100)
raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il
servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei
veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100)
raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro
sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del
tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del
rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.
4. In luogo del materiale didattico di cui al comma 3, l'insegnante
puo' utilizzare supporti audiovisivi o multimediali, il cui contenuto
in conformita' ai programmi e' attestato dal responsabile del corso,
di cui all'art. 10, comma 1. Non sono ammessi corsi con il sistema
e-learning.
5. I soggetti di cui all'art. 3 dichiarano di disporre, in qualita'
di autoscuole o centri di istruzione automobilistica che svolgono la
formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti, di
veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche
prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di
categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera
B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni.
6. Gli enti di cui all'art. 4, comma 1, devono disporre di veicoli
muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per
quelli utili al conseguimento delle patenti:
a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni, quando effettuano la formazione sia teorica che
pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose;
b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del
citato decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive
modificazioni, quando effettuano la formazione sia teorica che
pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i medesimi enti devono
indicare, nella richiesta di cui all'art. 4, comma 6, i numeri di
targa dei veicoli in disponibilita'.