Art. 5 
 
 
                       Locali ed attrezzature 
 
  1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2  e  3,  devono
altresi' dimostrare di avere la disponibilita' almeno di: 
    a) un'aula di superficie non inferiore a  mq  25  dotata  di  una
cattedra o un tavolo per l'insegnate e di  posti  a  sedere  per  gli
allievi. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie  anche
minore rispetto a quanto indicato nel precedente  periodo.  L'altezza
minima dei locali e la proporzione  tra  la  superficie  dell'aula  e
posti a sedere per gli allievi, sono conformi a quanto  previsto  dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali; 
    b)  di  servizi  igienici,  conformi  a   quanto   previsto   dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali. 
  2. Qualora l'aula sia ubicata presso  una  sede  di  un'impresa  di
autotrasporto,  ai  relativi  corsi  possono   partecipare   solo   i
dipendenti dell'impresa stessa. 
  3. Il materiale didattico  per  le  lezioni  teoriche  deve  essere
costituito almeno da: 
    a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm  70x100)
con le  segnalazioni  stradali:  segnaletica  verticale,  segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa; 
    b) un  quadro  elettrico  con  impianto  di  illuminazione  degli
autoveicoli; 
    c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100)  raffiguranti
i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico; 
    d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100)  raffiguranti
gli interventi di primo soccorso; 
    e)  pannelli  ovvero  tavole  relativi  al  trasporto  di   merci
pericolose e carichi sporgenti; 
    f) una serie di  tavole  raffiguranti  i  principali  organi  del
motore,  gli  impianti  di  raffreddamento,  di  lubrificazione,   di
accensione,  il  carburatore,  la  pompa  d'iniezione,  gli  elementi
frenanti,  le  sospensioni,  la  struttura  della  carrozzeria  degli
autoveicoli; 
    g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta
pur  se  monocilindrico,  sezionato,  dove   siano   evidenziati   il
monoblocco, l'impianto di  raffreddamento  e  di  lubrificazione;  un
cambio e freni idraulici; le sospensioni, una  ruota  con  pneumatico
sezionato, una pompa di iniezione sezionata; 
    h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm  70x100)
raffiguranti  il  motore  diesel,  l'iniezione,  l'alimentazione,  il
servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli  elementi  frenanti  dei
veicoli industriali; 
    i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm  70x100)
raffiguranti gli organi di traino dei veicoli  industriali,  le  loro
sospensioni,  gli  organi  di  frenatura  dei  rimorchi,  la  diversa
classificazione di detti veicoli; 
    l) elementi frenanti sia per il freno misto che  per  quello  del
tipo ad aria  compressa,  compresi  gli  elementi  di  frenatura  del
rimorchio; 
    m) pannelli con fasce di ingombro. 
  4. In luogo del materiale didattico di cui al comma 3, l'insegnante
puo' utilizzare supporti audiovisivi o multimediali, il cui contenuto
in conformita' ai programmi e' attestato dal responsabile del  corso,
di cui all'art. 10, comma 1. Non sono ammessi corsi  con  il  sistema
e-learning. 
  5. I soggetti di cui all'art. 3 dichiarano di disporre, in qualita'
di autoscuole o centri di istruzione automobilistica che svolgono  la
formazione dei conducenti per  tutte  le  categorie  di  patenti,  di
veicoli  muniti  di  doppi  comandi,  conformi  alle  caratteristiche
prescritte  per  quelli  utili  al  conseguimento  delle  patenti  di
categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato II,  lettera
B, del decreto legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  e  successive
modificazioni. 
  6. Gli enti di cui all'art. 4, comma 1, devono disporre di  veicoli
muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per
quelli utili al conseguimento delle patenti: 
    a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del
decreto  legislativo  18   aprile   2011,   n.   59,   e   successive
modificazioni,  quando  effettuano  la  formazione  sia  teorica  che
pratica per  il  conseguimento  della  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di cose; 
    b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del
citato  decreto  legislativo   n.   59   del   2011,   e   successive
modificazioni,  quando  effettuano  la  formazione  sia  teorica  che
pratica per  il  conseguimento  della  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di persone. 
  7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i medesimi enti devono
indicare, nella richiesta di cui all'art. 4, comma  6,  i  numeri  di
targa dei veicoli in disponibilita'.