Art. 9 
 
Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e  per
  titolari  di   attestato   di   idoneita'   alla   professione   di
  autotrasportatore 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  7,  commi  2  e  3,  i
titolari  della  carta  di  qualificazione  del  conducente  per   il
trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa  al
trasporto di persone, frequentano il programma del corso  teorico  di
cui all'art. 7, comma 4,  lettera  c),  ed  il  programma  del  corso
pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), se seguono  un  corso
di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma
del corso teorico di cui all'art. 8,  comma  2,  lettera  c),  ed  il
programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3,  lettera  c),
se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art.  7,  commi  2  e  3,  i
titolari  della  carta  di  qualificazione  del  conducente  per   il
trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella  relativa
al trasporto di cose, frequentano il programma del corso  teorico  di
cui all'art. 7, comma 4,  lettera  b),  ed  il  programma  del  corso
pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera b), se seguono  un  corso
di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma
del corso teorico di cui all'art. 8,  comma  2,  lettera  b),  ed  il
programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3,  lettera  b),
se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata. 
  3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al
massimo, dieci ore di assenza nei corsi  di  qualificazione  iniziale
ordinaria, ovvero cinque ore nei  corsi  di  qualificazione  iniziale
accelerata. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza  di  cui
all'art. 10,  comma  6,  l'allievo  assente  per  un  numero  di  ore
superiore a dieci e non superiore a venti nel corso di qualificazione
iniziale ordinaria, ovvero superiore a cinque e non superiore a dieci
nel corso di qualificazione iniziale accelerata,  recupera  entro  un
mese dalla fine del corso, sia di qualificazione  iniziale  ordinaria
che accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative  alle  materie
trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al
primo periodo. L'allievo che e' stato assente per un  numero  di  ore
superiore  ripete  l'intero  corso  per  conseguire  l'attestato   di
frequenza. Alle ore di lezione del corso pratico, sia  ordinario  che
accelerato, non sono consentite  assenze:  eventuali  assenze  devono
essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso  di
qualificazione iniziale, per conseguire l'attestato di frequenza.  Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'art.  7,  commi  2  e  3,  i
titolari di attestato di idoneita' professionale per  l'accesso  alla
professione di autotrasportatore, che intendono conseguire  la  carta
di  qualificazione  del  conducente  relativa  al  medesimo  settore,
frequentano il programma del corso teorico di cui all'art.  7,  comma
4, lettera a), ed il programma del corso pratico di cui  all'art.  7,
comma 5, lettera a) e lettera  b)  o  c),  se  seguono  un  corso  di
qualificazione iniziale ordinaria; ovvero  frequentano  il  programma
del corso teorico di cui all'art. 8,  comma  2,  lettera  a),  ed  il
programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3, lettera a)  e
lettera b) o c), se  seguono  un  corso  di  qualificazione  iniziale
accelerata. Qualora il corso di qualificazione iniziale sia  di  tipo
ordinario, alle  lezioni  di  teoria  sono  consentite,  al  massimo,
diciotto ore di assenza:  ai  fini  del  rilascio  dell'attestato  di
frequenza, di cui all'art. 10, comma  6,  l'allievo  assente  per  un
numero di  ore  superiore  a  diciotto  e  non  superiore  trentasei,
recupera entro due mesi dalla fine del corso di qualificazione le ore
di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei  giorni
di assenza, fino a rientrare nei predetti limiti. Qualora il corso di
qualificazione iniziale sia  di  tipo  accelerato,  alle  lezioni  di
teoria sono consentite, al massimo, nove ore di assenza: ai fini  del
rilascio dell'attestato di frequenza, di cui all'art.  10,  comma  6,
l'allievo assente per un  numero  di  ore  superiore  a  nove  e  non
superiore diciotto, recupera entro un mese dalla fine  del  corso  di
qualificazione le  ore  di  frequenza  delle  lezioni  relative  alle
materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei predetti
limiti. Alle lezione del corso pratico non sono  consentite  assenze:
ai fini del rilascio dell'attestato di  frequenza  eventuali  assenze
sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, oppure
entro un mese dalla  fine  di  quello  accelerato.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'art.  7,  commi  2  e  3,  i
titolari di attestato di idoneita' professionale per  l'accesso  alla
professione  per  il  trasporto  di  persone  nonche'  di  carta   di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di persone, ovvero i titolari  di  attestato  di  idoneita'
professionale per l'accesso alla  professione  per  il  trasporto  di
merci nonche' di  carta  di  qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di persone, che intendono  conseguire  anche  la  carta  di
qualificazione del conducente per il trasporto di  cose,  frequentano
esclusivamente il programma del corso pratico  relativo  al  tipo  di
qualificazione  iniziale,  ordinaria  o  accelerata,  che   intendono
conseguire. Si applicano le disposizioni del comma 3, quarto e quinto
periodo e le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5. 
  6. Alla disciplina del programma di corso pratico di cui  ai  commi
1, 2, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6,
7 e 8, se trattasi di corso  di  qualificazione  iniziale  ordinaria,
ovvero  di  cui  all'art.  8,  commi  4,  5  e  6,  se  trattasi   di
qualificazione iniziale accelerata.