Art. 9 Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneita' alla professione di autotrasportatore 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di persone, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di cose, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata. 3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dieci ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale ordinaria, ovvero cinque ore nei corsi di qualificazione iniziale accelerata. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 10, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a dieci e non superiore a venti nel corso di qualificazione iniziale ordinaria, ovvero superiore a cinque e non superiore a dieci nel corso di qualificazione iniziale accelerata, recupera entro un mese dalla fine del corso, sia di qualificazione iniziale ordinaria che accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che e' stato assente per un numero di ore superiore ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze: eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera a) e lettera b) o c), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) e lettera b) o c), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata. Qualora il corso di qualificazione iniziale sia di tipo ordinario, alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, diciotto ore di assenza: ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, di cui all'art. 10, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a diciotto e non superiore trentasei, recupera entro due mesi dalla fine del corso di qualificazione le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei predetti limiti. Qualora il corso di qualificazione iniziale sia di tipo accelerato, alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, nove ore di assenza: ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, di cui all'art. 10, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a nove e non superiore diciotto, recupera entro un mese dalla fine del corso di qualificazione le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei predetti limiti. Alle lezione del corso pratico non sono consentite assenze: ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, oppure entro un mese dalla fine di quello accelerato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di persone nonche' di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di merci nonche' di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano esclusivamente il programma del corso pratico relativo al tipo di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, che intendono conseguire. Si applicano le disposizioni del comma 3, quarto e quinto periodo e le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5. 6. Alla disciplina del programma di corso pratico di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 7 e 8, se trattasi di corso di qualificazione iniziale ordinaria, ovvero di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6, se trattasi di qualificazione iniziale accelerata.