IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante istituzione del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali; 
  Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233,  recante  il  decreto  di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 della legge 24 giugno 2013, n. 71,  recante
il trasferimento delle funzioni in materia di  turismo  al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali; 
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, ed in particolare il  Titolo
II; 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,  recante
disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore
musicale   in   fondazioni   di   diritto   privato,   e   successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  11  novembre   2003,   n.   310,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  di  conversione,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,  ed   in
particolare l'art. 11, commi 18, 20, 20-bis e 21; 
  Considerata la necessita' di adottare nuovi criteri di ripartizione
della  quota  del  fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche; 
  Visto il parere espresso dalla  competente  Commissione  Consultiva
nella seduta del 22 novembre 2013; 
  Sentiti i rappresentanti delle fondazioni lirico-sinfoniche riuniti
in delegazione il giorno 19 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Criteri generali e percentuali di ripartizione 
 
  1. La quota del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' attribuita con decreto del  Direttore
generale competente sentita la commissione consultiva sulla base  dei
seguenti criteri: 
    a) una sub-quota, nella misura del 50 per cento della  quota,  e'
ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai
programmi di attivita' realizzata da  ciascuna  fondazione  nell'anno
precedente quello cui afferisce la  ripartizione,  sulla  base  degli
indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 2; 
    b) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della  quota,  e'
ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della
gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della  quota,  e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica  dei  programmi,
con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in
un arco circoscritto  di  tempo  spettacoli  lirici,  di  balletto  e
concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.