IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante il decreto di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 2 della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, ed in particolare il Titolo II; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, e successive modificazioni; Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni; Vista la legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», ed in particolare l'art. 11, commi 18, 20, 20-bis e 21; Considerata la necessita' di adottare nuovi criteri di ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche; Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consultiva nella seduta del 22 novembre 2013; Sentiti i rappresentanti delle fondazioni lirico-sinfoniche riuniti in delegazione il giorno 19 dicembre 2013; Decreta: Art. 1 Criteri generali e percentuali di ripartizione 1. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche e' attribuita con decreto del Direttore generale competente sentita la commissione consultiva sulla base dei seguenti criteri: a) una sub-quota, nella misura del 50 per cento della quota, e' ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzata da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, sulla base degli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 2; b) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della quota, e' ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; c) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della quota, e' ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.