Art. 3 Riparto delle quote 1. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), relativa alla considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzata da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, e' ripartita in base alla percentuale derivante dal rapporto tra il numero dei punti dell'attivita' a pagamento di ciascuna fondazione, come specificata dall'art. 2, e il totale dei punti ottenuto da tutte le fondazioni. 2. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), relativa alla considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse, e' ripartita percentualmente in ragione del rapporto conseguito da ogni singola fondazione tra il valore della produzione, con esclusione dei contributi dello Stato e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ed inclusione dei contributi in conto patrimonio ma solo se non concessi dallo Stato da una parte, e il valore dei contributi dello Stato alla fondazione medesima dall'altra. 3. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), relativa alla valutazione degli elementi qualitativi dell'attivita' proposta, e' ripartita su parere della Commissione consultiva competente, che determina un giudizio, rendendo preventivamente pubblici i punti ad essi attribuiti in merito ai seguenti elementi: a) validita', varieta' del progetto e sua attitudine a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale; b) inserimento nel programma di opere di compositori nazionali; c) coordinamento della propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, realizzazione di coproduzioni risultanti da formale accordo fra i soggetti produttori, condivisione di beni e servizi e realizzazione di allestimenti con propri laboratori scenografici o con quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione; d) incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, con particolare riguardo alla committenza di nuove opere di ogni linguaggio, allo spazio riservato alla musica contemporanea, alle giovani generazioni di artisti, alla riscoperta del repertorio storico italiano; e) impiego di direttori, registi, artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale; f) previsione di incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori, nonche' di offerta di biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima di ogni rappresentazione, di quota minima di facilitazioni per famiglie prevedenti l'ingresso gratuito per i minori e una riduzione del prezzo del biglietto per almeno un adulto accompagnatore, di riduzioni del prezzo del biglietto, da un minimo del 25% ad un massimo del 50%, per i giovani di eta' inferiore ai 26 anni, di facilitazioni per i disabili, tra le quali almeno un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore, di facilitazioni per gli ingressi alle manifestazioni dimostrative e alle prove generali; g) adeguatezza del numero di prove programmate, realizzazione di attivita' collaterali, segnatamente quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettivita';