Art. 3 
 
 
                         Riparto delle quote 
 
  1. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  relativa
alla considerazione dei costi di produzione derivanti  dai  programmi
di attivita' realizzata da ciascuna fondazione  nell'anno  precedente
quello cui afferisce la  ripartizione,  e'  ripartita  in  base  alla
percentuale  derivante  dal  rapporto  tra  il   numero   dei   punti
dell'attivita' a pagamento di ciascuna fondazione,  come  specificata
dall'art. 2, e il totale dei punti ottenuto da tutte le fondazioni. 
  2. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  relativa
alla considerazione del miglioramento dei  risultati  della  gestione
attraverso  la  capacita'   di   reperire   risorse,   e'   ripartita
percentualmente in ragione del rapporto conseguito  da  ogni  singola
fondazione  tra  il  valore  della  produzione,  con  esclusione  dei
contributi dello Stato e degli  incrementi  di  immobilizzazioni  per
lavori interni ed inclusione dei contributi in  conto  patrimonio  ma
solo se non concessi dallo Stato  da  una  parte,  e  il  valore  dei
contributi dello Stato alla fondazione medesima dall'altra. 
  3. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c),  relativa
alla valutazione degli elementi qualitativi dell'attivita'  proposta,
e' ripartita su parere della Commissione consultiva  competente,  che
determina un giudizio, rendendo preventivamente pubblici i  punti  ad
essi attribuiti in merito ai seguenti elementi: 
    a) validita', varieta' del progetto e sua attitudine a realizzare
segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli  lirici,  di
balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo
culturale; 
    b) inserimento nel programma di opere di compositori nazionali; 
    c) coordinamento della propria attivita' con quella di altri enti
operanti nel settore  delle  esecuzioni  musicali,  realizzazione  di
coproduzioni risultanti da formale accordo fra i soggetti produttori,
condivisione di beni e servizi e realizzazione  di  allestimenti  con
propri laboratori scenografici o con quelli  di  altre  fondazioni  o
teatri di tradizione; 
    d)  incentivazione  della  produzione  musicale  nazionale,   nel
rispetto dei  principi  comunitari,  con  particolare  riguardo  alla
committenza di nuove opere di ogni linguaggio, allo spazio  riservato
alla musica contemporanea, alle giovani generazioni di artisti,  alla
riscoperta del repertorio storico italiano; 
    e)  impiego  di  direttori,  registi,  artisti  di  conclamata  e
indiscussa eccellenza artistica riconosciuta a livello  nazionale  ed
internazionale; 
    f) previsione di incentivi per promuovere l'accesso ai teatri  da
parte di studenti e lavoratori, nonche' di  offerta  di  biglietti  a
prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima di ogni  rappresentazione,
di quota minima di facilitazioni per famiglie  prevedenti  l'ingresso
gratuito per i minori e una riduzione del prezzo  del  biglietto  per
almeno  un  adulto  accompagnatore,  di  riduzioni  del  prezzo   del
biglietto, da un minimo del 25% ad un massimo del 50%, per i  giovani
di eta' inferiore ai 26 anni, di facilitazioni per i disabili, tra le
quali almeno un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore, di
facilitazioni per gli ingressi  alle  manifestazioni  dimostrative  e
alle prove generali; 
    g) adeguatezza del numero di prove programmate, realizzazione  di
attivita'  collaterali,  segnatamente  quelle  rivolte  al   pubblico
scolastico  e  universitario   e   quelle   volte   alla   formazione
professionale  dei  quadri  ed   alla   educazione   musicale   della
collettivita';