Art. 4 Conservazione dei diritti e promozione del pubblico 1. Le fondazioni lirico- sinfoniche conservano il diritto a percepire il contributo dello Stato quando: a) allestiscano opere di compositori nazionali; b) incentivino la produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, commissionando almeno una nuova produzione ogni anno; c) coordinino la propria attivita' con quella di altri organismi musicali, anche esteri, realizzando almeno una coproduzione ogni anno o utilizzino un allestimento operistico gia' realizzato da altri; d) prevedano, dandone idonea pubblicita', a favore degli studenti, dei lavoratori e dei giovani di eta' inferiore ai 26 anni, almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti in ragione di non meno del 25 per cento, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione. 2. Le fondazioni lirico- sinfoniche sono altresi' tenute a favorire l'accesso di nuovo pubblico: a) praticando facilitazioni per famiglie attraverso l'ingresso gratuito per i minori e una riduzione del prezzo del biglietto per almeno un adulto accompagnatore, e assicurino facilitazioni per i disabili, tra le quali un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore; b) offrendo biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima di ogni rappresentazione e facilitino gli ingressi alle manifestazioni dimostrative e prove generali;