Art. 4 
 
 
         Conservazione dei diritti e promozione del pubblico 
 
  1.  Le  fondazioni  lirico-  sinfoniche  conservano  il  diritto  a
percepire il contributo dello Stato quando: 
    a) allestiscano opere di compositori nazionali; 
    b) incentivino la produzione musicale nazionale, nel rispetto dei
principi comunitari, commissionando almeno una nuova produzione  ogni
anno; 
    c) coordinino la propria attivita' con quella di altri  organismi
musicali, anche esteri, realizzando almeno una coproduzione ogni anno
o utilizzino un allestimento operistico gia' realizzato da altri; 
    d)  prevedano,  dandone  idonea  pubblicita',  a   favore   degli
studenti, dei lavoratori e dei giovani di eta' inferiore ai 26  anni,
almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e  delle  esecuzioni  a
prezzi ridotti in ragione di non meno del 25 per cento,  anche  sotto
forma di abbonamenti a condizioni agevolate,  o  di  riserva  di  una
parte dei posti in ciascuna manifestazione. 
  2. Le fondazioni lirico- sinfoniche sono altresi' tenute a favorire
l'accesso di nuovo pubblico: 
    a) praticando facilitazioni per  famiglie  attraverso  l'ingresso
gratuito per i minori e una riduzione del prezzo  del  biglietto  per
almeno un adulto accompagnatore, e  assicurino  facilitazioni  per  i
disabili,  tra  le  quali  un  biglietto  gratuito  per   l'eventuale
accompagnatore; 
    b) offrendo biglietti a prezzo  ridotto  a  decorrere  da  un'ora
prima  di  ogni  rappresentazione  e  facilitino  gli  ingressi  alle
manifestazioni dimostrative e prove generali;