Art. 5 Procedimento di erogazione 1.Le fondazioni comunicano, anche in via telematica, entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno cui afferisce la ripartizione, i programmi di attivita' realizzata nell'anno precedente, una relazione analitica sull'attivita' svolta, la sintesi dell'attivita' con indicazione delle tipologie della produzione di cui all'art. 2 e delle singole rappresentazioni ed esecuzioni, i valori contabili di cui all'art. 3, comma 2, le attestazioni relative al rispetto di quanto previsto dall'art. 4, secondo gli schemi stabiliti dal Direttore generale competente, nonche' i dati richiesti dagli uffici. 2.Il Direttore generale competente, determinato il riparto in valori percentuali delle sub-quote ai sensi dell'art. 3, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle fondazioni, provvede ad acquisire il parere di cui all'art. 3, comma 3, della Commissione consultiva competente. 3.Il contributo e' erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio. La prima rata, pari all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, e' erogata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento ed e' subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio e del Documento Unico di Regolarita' Contributiva; la seconda rata e' erogata nel medesimo anno e comunque successivamente alla presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Documento Unico di Regolarita' Contributiva.