Art. 6 Disposizioni transitorie 1. A decorrere dal 2014, a termini di legge, una sub-quota del 5 per cento e' previamente destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto, senza computare l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 11 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti la ripartizione, con suddivisione della sub-quota in parti eguali tra le suddette fondazioni. 2. Limitatamente al triennio 2014-2016, qualora nella applicazione del presente decreto vengano conseguiti risultati superiori al 10% nel 2014, al 15% nel 2015, al 20% nel 2016, rispetto ai contributi assegnati nel 2013, la sola eccedenza viene accantonata e utilizzata quale correttivo del contributo per le fondazioni che abbiano registrato valori negativi superiori al 10% nel 2014, al 15% nel 2015, al 20% nel 2016 rispetto a quanto assegnato nel 2013. Roma, 3 febbraio 2014 Il Ministro: Bray Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 690