Art. 6 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere dal 2014, a termini di legge, una  sub-quota  del  5
per cento  e'  previamente  destinata  alle  fondazioni  che  abbiano
raggiunto, senza computare l'utilizzo dei fondi di  cui  all'art.  11
della legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del  decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91,  il  pareggio  di  bilancio  nei  tre  esercizi
finanziari  precedenti  la  ripartizione,  con   suddivisione   della
sub-quota in parti eguali tra le suddette fondazioni. 
  2. Limitatamente al triennio 2014-2016, qualora nella  applicazione
del presente decreto vengano conseguiti risultati  superiori  al  10%
nel 2014, al 15% nel 2015, al 20% nel 2016,  rispetto  ai  contributi
assegnati nel 2013, la sola eccedenza viene accantonata e  utilizzata
quale  correttivo  del  contributo  per  le  fondazioni  che  abbiano
registrato valori negativi superiori al 10%  nel  2014,  al  15%  nel
2015, al 20% nel 2016 rispetto a quanto assegnato nel 2013. 
    Roma, 3 febbraio 2014 
 
                                                    Il Ministro: Bray 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 690