Art. 2 
 
  Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento
economico del Commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  Il  presente  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
  Il presente decreto provvedimento potra' essere impugnato  dinnanzi
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a  mezzo  di
ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove
ne sussistano i presupposti di legge. 
    Roma, 22 aprile 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi