Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio
2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione
del regolamento  (CE)  n.  110/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  15  gennaio  2008,  concernente  la  definizione,  la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che  la
Federazione Italiana Produttori, Esportatori ed Importatori di  Vini,
Liquori,  Acquaviti,  Sciroppi,  Aceti  ed  affini  (FEDERVINI),   ha
presentato istanza di registrazione con nota del 20 febbraio 2013,  e
successive modifiche ed integrazioni in  data  18  giugno  2013  e  9
maggio 2014, delle seguenti indicazioni geografiche: 
    «Williams Friulano/ Williams del Friuli», 
    «Kirsch Friulano/ Kirsch del Friuli» e 
    «Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia» 
    di cui alle rispettive schede tecniche allegate. 
    Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione,  in  regola
con le  disposizione  contenute  nel  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo»
e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere  inviate  dai
soggetti controinteressati  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,
come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato  decreto  ministeriale
13 maggio 2010.