Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  indicazione  geografica  protetta   «Ciliegia   di
Vignola» registrata con Reg. (UE) n. 1032/12 del 16 ottobre 2012. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
Tutela della Ciliegia di Vignola dell'IGP - Via  dell'Agricoltura  n.
354 - 41058 Modena, e che il predetto consorzio e'  l'unico  soggetto
legittimato a presentare l'istanza di modifica  del  disciplinare  di
produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito inoltre il parere della Regione  Emilia  Romagna  circa  la
richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla  pubblicazione
del disciplinare di produzione della  I.G.P.  "Ciliegia  di  Vignola"
cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III - Via XX Settembre n. 20  -
00187 Roma - entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata per l'approvazione ai competenti organi comunitari.