IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Codice della navigazione; 
  Vista la legge 4 aprile 1977, n.  135,  recante  "Disciplina  della
professione di raccomandatario marittimo"; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.  30",  che
prevede  la  disciplina  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alle
Agenzie per il lavoro; 
  Visto l'art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, che individua i requisiti giuridici e finanziari per il
rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di intermediazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repu,bblica 18  aprile  2006,
n. 231, concernente "Regolamento recante disciplina del  collocamento
della gente di mare, a norma dell'art. 2,  comma  4,  del  d.lgs.  19
dicembre 2002, n. 297", ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale
prevede che, con autorizzazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, possano svolgere l'attivita' di collocamento della
gente di mare anche le Agenzie per il lavoro di cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreto determini i  requisiti  e
le modalita' per il rilascio della predetta autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua i requisiti e le modalita' per  il
rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento  della
gente di mare alle Agenzie per  il  lavoro  di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  per  attivita'  di  collocamento
della gente di mare si intende l'attivita' di intermediazione tra  la
domanda e l'offerta di lavoro marittimo. 
  3. Restano ferme le funzioni svolte dai raccomandatari marittimi in
materia di ingaggio per conto terzi dei lavoratori marittimi ai sensi
della legge 4 aprile 1977, n. 135.