IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il Codice della navigazione; Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", che prevede la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione alle Agenzie per il lavoro; Visto l'art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua i requisiti giuridici e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di intermediazione; Visto il decreto del Presidente della Repu,bblica 18 aprile 2006, n. 231, concernente "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297", ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale prevede che, con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possano svolgere l'attivita' di collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto determini i requisiti e le modalita' per il rilascio della predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua i requisiti e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2. Ai fini del presente decreto, per attivita' di collocamento della gente di mare si intende l'attivita' di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro marittimo. 3. Restano ferme le funzioni svolte dai raccomandatari marittimi in materia di ingaggio per conto terzi dei lavoratori marittimi ai sensi della legge 4 aprile 1977, n. 135.