Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con riferimento alle somme  corrisposte  nell'anno  2013,  sulla
retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive  modificazioni,
e' concesso, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai  datori  di  lavoro,
nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del  Fondo
di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e  4,
uno sgravio contributivo  sulla  quota  costituita  dalle  erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello, nella misura del 2,25 per cento  della  retribuzione
contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma67, lettere b) e c), della legge
24 dicembre 2007, n. 247. 
  2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2014, sulla base dei risultati del
monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei
servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi
dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  rideterminata,  per  l'anno
2014, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale
percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al
comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di
secondo livello, devono: 
      a) essere sottoscritti  dai  datori  di  lavoro  e  depositati,
qualora il deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori
di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la  Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
      b)   prevedere   erogazioni   correlate   ad   incrementi    di
produttivita',  qualita',  redditivita',  innovazione  ed  efficienza
organizzativa,   oltre   che   collegate   ai   risultati    riferiti
all'andamento economico o agli utili della impresa  o  a  ogni  altro
elemento rilevante ai fini  del  miglioramento  della  competitivita'
aziendale. 
  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti
possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese
del settore sul territorio. 
  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. 
  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e'
subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello
sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento  dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 
  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti
del pubblico impiego. 
  9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma
1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.