Art. 4 
 
  1. Nelle materie oggetto del presente  decreto  il  Sottosegretario
assiste  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   ai   fini
dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti
o aziende di carattere nazionale, di competenza  dell'amministrazione
statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400. 
  2. Il  Sottosegretario  rappresenta  ed  attua  gli  indirizzi  del
Governo italiano in tutti  gli  organismi  internazionali  e  europei
aventi competenza nelle materie  comunque  riconducibili  all'oggetto
del  presente   decreto,   anche   ai   fini   della   formazione   e
dell'attuazione della normativa europea ed internazionale.