Art. 4 1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Sottosegretario assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il Sottosegretario rappresenta ed attua gli indirizzi del Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea ed internazionale.