IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita', e in particolare, l'art.  1,
che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato  l'art.  22,
comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della  legge
28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, concernente il regolamento recante norme per il  dimensionamento
attuale delle istituzioni scolastiche e per la  determinazione  degli
organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art.  21  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59,  per  le  parti  compatibili  con  le
disposizioni di cui  alla  suddetta  legge  n.  1,  del  2007  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del
18  settembre   1998,   relativo   alla   costituzione   delle   aree
disciplinari, finalizzate  alla  correzione  delle  prove  scritte  e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore
limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio
2000,  n.  49,  concernente  l'individuazione  delle   tipologie   di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  20
novembre  2000,  n.  429,  concernente  le  caratteristiche   formali
generali della terza prova scritta negli esami  di  Stato  conclusivi
dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  superiore  e   le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 aprile 2003, n.  41,  concernente  le  modalita'  di
svolgimento della  1ª  e  2ª  prova  scritta  degli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di  istruzione  secondaria  superiore,
tuttora vigente; 
  Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e  la  Germania  del  24
aprile 2002; 
  Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003  dell'Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti  della
quarta prova e la durata di essa,  nonche'  le  materie  oggetto  del
colloquio; 
  Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania,  concluso  in  data  14
ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in  Italia  e  in
Germania; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di  studio  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17  gennaio
2007, n. 6, concernente modalita' e termini per  l'affidamento  delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e  criteri
e modalita' di nomina, designazione  e  sostituzione  dei  componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 31 gennaio 2014, n.  63,  concernente  l'individuazione
delle materie oggetto della seconda  prova  scritta  negli  esami  di
Stato conclusivi dei corsi  di  studio  ordinari  e  sperimentali  di
istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta  delle  materie
affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2013/2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  31  gennaio  2014,  n.  64,  recante  norme  per   lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di  secondo  grado  nelle  classi  sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2013/2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Validita' del diploma 
 
  1. Il diploma, rilasciato in esito  al  superamento  dell'esame  di
Stato conclusivo  del  corso  di  studio  delle  sezioni  ad  opzione
internazionale  tedesca  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico   e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento  superiore
tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi  ad
un esame di idoneita' linguistica.