Art. 5 
 
 
                             Valutazione 
 
  1.  La  valutazione  della  quarta  prova  scritta  va   ricondotta
nell'ambito dei punti previsti per la terza  prova;  a  tal  fine  la
Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo  per  la  terza
prova  e  la  quarta  prova,  determina  la  media  dei  punti,   che
costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove. 
  2.  Nell'ambito  della  terza  prova   scritta   non   si   procede
all'accertamento delle competenze relative  alle  discipline  oggetto
della quarta prova scritta (Lingua e letteratura tedesca e Storia  in
lingua tedesca).