Art. 3 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Nelle commissioni, che valutano  gli  alunni  della  sezione  ad
opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata  la  presenza
del commissario interno di cinese per  la  lingua  e  la  letteratura
cinese e del commissario interno della materia veicolata nella lingua
cinese (Storia). Se il commissario di  lingua  e  letteratura  cinese
coincide con il commissario della materia veicolata in lingua  cinese
(Storia), il consiglio di classe designa, in  luogo  del  commissario
della materia veicolata in lingua cinese, un commissario  interno  di
altra  materia.  Resta  inteso  che  il  commissario  di   lingua   e
letteratura cinese conduce l'esame anche nella  materia  veicolata  n
lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese  sia
impartito da  due  docenti,  uno  di  madrelingua  cinese  e  uno  di
madrelingua italiana, il  consiglio  di  classe  designa  entrambi  i
docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due
docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di  valutazione
delle prove una sola proposta di punteggio. Qualora non si  raggiunga
tale accordo, il Presidente assume la proposta di punteggio.  Qualora
non si raggiunga tale  accordo,  il  Presidente  assume  la  proposta
risultante  dalla  media  aritmetica  dei  punteggi  presentati,  con
eventuale arrotondamento al numero piu' approssimato. 
  2. E' autorizzata la presenza  di  eventuali  osservatori,  inviati
dall'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, senza alcun  potere
di intervento sulle operazioni di esame.