Art. 5 
 
 
                           Prove di esame 
 
  1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio,  come
di seguito articolati: 
    a) la prima prova scritta e' disciplinata dall'art. 1 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 41,
del 2003 (durata sei ore); 
    b) la seconda prova scritta,  e'  disciplinata  dall'art.  2  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca n. 41, del 2003: per l'indirizzo scientifico (durata sei ore)
verte su problemi di matematica; 
    c) la  terza  prova  scritta  e'  disciplinata  dal  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione n. 429 del 2000; 
    d) la quarta prova  scritta,  in  lingua  cinese,  effettuata  il
giorno successivo a quello della terza  prova  scritta,  concerne  la
lingua  e  letteratura  cinese.   Saranno   valutate   competenze   e
comprensione e produzione. I candidati esamineranno  un  testo  e  lo
tradurranno in italiano.  Il  testo  sara'  corredato  di  domande  a
risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiedera' una
maggiore elaborazione (durata quattro ore); 
    e) il colloquio e' condotto, secondo quanto prescritto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica  n.  323  del  1998,  tenendo
conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1,  in  relazione
al colloquio, la Commissione non puo' operare per aree  disciplinari.
Esso  accerta  le  competenze  linguistiche  di   ascolto,   lettura,
comprensione e produzione  orale  con  lettura  di  testi  e  domande
relative al testo letto. Il colloquio sara' completato dalla verifica
relativa al programma di letteratura cinese in  lingua  italiana.  Il
colloquio,  inoltre,  prevede  domande  in  cinese,  formulate  dalla
Commissione, sui  contenuti  del  programma  nell'ultimo  anno  della
materia Storia veicolata in lingua cinese.