Art. 6 
 
 
                             Valutazione 
 
  1.  La  valutazione  della  quarta  prova  scritta  va   ricondotta
nell'ambito dei punti previsti per la terza  prova;  a  tal  fine  la
Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza  e
la quarta prova, determina la media dei  punti,  che  costituisce  il
punteggio da assegnare al complesso delle due prove. 
  2.  Nell'ambito  della  terza  prova   scritta   non   si   procede
all'accertamento delle competenze relative  alla  disciplina  oggetto
della quarta prova scritta (Lingua cinese).