Art. 2 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nonche' da due funzionari con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto. 3. Le funzioni di membro del comitato amministratore sono incompatibili con quelle connesse a cariche coperte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita e non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 5. Il comitato amministratore, da nominarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potra' operare a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni. Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati. 6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri. 7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. 10. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. 11. Trascorso il termine di cui al comma precedente la decisione diviene esecutiva.