Art. 2 
 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
nonche'  da  due  funzionari   con   qualifica   di   dirigente,   in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
  2. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto. 
  3.  Le  funzioni  di  membro  del  comitato   amministratore   sono
incompatibili con quelle connesse a cariche coperte nell'ambito delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
  4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita  e  non
da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
  5.  Il  comitato  amministratore,  da  nominarsi  con  decreto  del
Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  sociali,  potra'  operare  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. Il comitato amministratore  rimane  in
carica per quattro anni. Ciascun componente non puo' durare in carica
per piu' di due mandati. 
  6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri. 
  7. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del presidente. 
  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale   dell'INPS   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 
  9.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. 
  10. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere  adottato  nel
termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,  con  l'indicazione
della  norma  che  si  ritiene  violata,  al   presidente   dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma  5,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  entro
tre mesi il  presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
decisione o se annullarla. 
  11. Trascorso il termine di cui al comma  precedente  la  decisione
diviene esecutiva.