Art. 4 Prestazioni 1. Il Fondo riconosce, nell'ambito delle finalita' di cui al precedente art. 1, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attivita', la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nelle disponibilita' del Fondo. 2. Agli interventi e ai trattamenti di cui al comma 1, concessi nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su istanza delle imprese che aderiscono al Fondo, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali. 3. Per le prestazioni di cui al presente articolo, e' dovuto a carico del Fondo, alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione. 4. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. 5. Ciascun intervento e' corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. Le prestazioni possono essere riconosciute solo nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6, commi 1 e 2, del presente decreto. 6. Le prestazioni possono essere riconosciute esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.