Art. 4 
 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo  riconosce,  nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  al
precedente art. 1, in relazione alle causali previste dalla normativa
in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e  straordinaria,
con esclusione della cessazione,  anche  parziale  di  attivita',  la
prestazione di un assegno ordinario di importo pari  all'integrazione
salariale,  ridotto  di  un  importo  pari  ai  contributi   previsti
dall'art. 26, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41.  Tale  riduzione
rimane nelle disponibilita' del Fondo. 
  2. Agli interventi e ai trattamenti di cui al comma 1, concessi nei
casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su  istanza
delle imprese  che  aderiscono  al  Fondo,  si  applica,  per  quanto
compatibile, la normativa in materia di cassa  integrazione  guadagni
ordinaria, compresi i relativi massimali. 
  3. Per le prestazioni di cui al  presente  articolo,  e'  dovuto  a
carico  del  Fondo,  alla  gestione   d'iscrizione   del   lavoratore
interessato,  il  versamento  della  contribuzione   correlata   alla
prestazione. 
  4. La contribuzione dovuta e' computata in base a  quanto  previsto
dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  5. Ciascun intervento e' corrisposto fino ad un periodo massimo  di
tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo'  essere
prorogato trimestralmente fino ad  un  massimo  complessivo  di  nove
mesi, da computarsi in un  biennio  mobile.  Le  prestazioni  possono
essere  riconosciute  solo  nel  rispetto  di  quanto   previsto   al
successivo art. 6, commi 1 e 2, del presente decreto. 
  6. Le prestazioni possono  essere  riconosciute  esclusivamente  in
favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che
abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel  semestre
precedente la data di inizio  delle  sospensioni  o  delle  riduzioni
dell'orario di lavoro.