Art. 5 
 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui al precedente art.  4,  e'  dovuto  al
Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile
imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un  terzo
a carico dei lavoratori; 
    b) un contributo addizionale a carico del datore  di  lavoro  che
ricorra  alla  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per
le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%
per le imprese che occupano piu' di 50 dipendenti. 
  2. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione  di
quelle relative agli sgravi contributivi. 
  3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono
tenute a versare i contributi di finanziamento  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014. Il contributo e' mensilmente dovuto solo dalle  aziende
con una media  occupazionale  di  piu'  di  quindici  dipendenti  nel
semestre precedente.