Art. 5 Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui al precedente art. 4, e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano piu' di 50 dipendenti. 2. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il contributo e' mensilmente dovuto solo dalle aziende con una media occupazionale di piu' di quindici dipendenti nel semestre precedente.