Art. 6 Obblighi di bilancio 1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 2. Nel caso di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il Comitato amministratore determina la misura massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni singola impresa in rapporto ai contributi dovuti dall'impresa richiedente negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni gia' autorizzate e le contribuzioni correlate. 3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio: a. in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore; b. ogni tre anni; c. in ogni caso in cui il Comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo. 5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma 4, il Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione.