Art. 6 
 
 
                        Obblighi di bilancio 
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2. Nel caso di ricorso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  4,  a
decorrere dal 1° gennaio 2020, il Comitato  amministratore  determina
la misura massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni
singola  impresa  in  rapporto  ai  contributi  dovuti   dall'impresa
richiedente negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni  gia'
autorizzate e le contribuzioni correlate. 
  3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  4. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  con  le  seguenti  tempistiche,  fermo   restando
l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione  del
bilancio preventivo annuale, al fine di  garantire  l'equilibrio  dei
saldi di bilancio: 
    a. in fase di prima applicazione,  entro  sessanta  giorni  dalla
prima seduta del comitato amministratore; 
    b. ogni tre anni; 
    c. in ogni caso in cui  il  Comitato  amministratore  lo  ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo. 
  5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
4, il Comitato  amministratore  ha  facolta'  di  proporre  modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione.