Art. 2 
 
  Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento
economico del commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al
competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  ovvero   a   mezzo
di ricorso straordinario direttamente al Presidente della  Repubblica
ove ne sussistano i presupposti di legge. 
    Roma, 22 aprile 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi