IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Viste le risultanze del verbale di revisione del 16 aprile 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Considerato che la cooperativa non rispetta i requisiti previsti dall'art. 2522 del codice civile ne' ha provveduto nei termini in esso indicati a ripristinare il numero minimo legale dei soci; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 29 agosto 2013, prot. n. 141798, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La societa' «Trasporti Santermani Societa' Cooperativa a r.l.», con sede in Santeramo in Colle (BA), costituita in data 17 febbraio 2005 - codice fiscale 06274970729, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.