Art. 2 
 
  1. A decorrere dalla data del  presente  decreto  si  applicano  le
direttive tecniche di cui all'art. 1, che sostituiscono  e  annullano
quelle approvate con i seguenti provvedimenti richiamati in premessa:
i decreti ministeriali 19 aprile 2000; le  direttive  direttoriali  5
dicembre 2002, come modificate dai  decreti  direttoriali  30  agosto
2007, 20 settembre 2007, 9 agosto 2010, 3 settembre 2010, 29 novembre
2010 e 5 ottobre 2011. 
  2. Limitatamente al personale militare volontario gia' in  servizio
al momento  di  adozione  del  presente  provvedimento  continuano  a
trovare applicazione, ai fini del passaggio  in  servizio  permanente
effettivo nell'ambito della  categoria  di  personale,  qualora  piu'
favorevoli, i requisiti di idoneita' al servizio  militare  contenuti
nelle direttive vigenti al momento del reclutamento dello stesso. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 giugno 2014 
 
                                                 Il Ministro: Pinotti