Art. 2 1. A decorrere dalla data del presente decreto si applicano le direttive tecniche di cui all'art. 1, che sostituiscono e annullano quelle approvate con i seguenti provvedimenti richiamati in premessa: i decreti ministeriali 19 aprile 2000; le direttive direttoriali 5 dicembre 2002, come modificate dai decreti direttoriali 30 agosto 2007, 20 settembre 2007, 9 agosto 2010, 3 settembre 2010, 29 novembre 2010 e 5 ottobre 2011. 2. Limitatamente al personale militare volontario gia' in servizio al momento di adozione del presente provvedimento continuano a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente effettivo nell'ambito della categoria di personale, qualora piu' favorevoli, i requisiti di idoneita' al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento dello stesso. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2014 Il Ministro: Pinotti