Art. 3 
 
  1.  Con  successivi  decreti  del  Ministro,  su  conforme   parere
dell'ANVUR, si provvedera' all'accreditamento periodico  con  cadenza
almeno quinquennale per l'Universita' e almeno triennale per i  corsi
di studio. 
  2.  Durante  il  primo  quinquennio,   il   Ministero   avvalendosi
dell'ANVUR   procede    alla    verifica    annuale    dell'attivita'
dell'Universita'   Humanitas,   della   sostenibilita'    complessiva
dell'offerta formativa attivata dall'Universita' e della  transizione
dei  rapporti  in  essere  tra   i   seguenti   soggetti:   Promotori
dell'Universita' Humanitas, Universita' Humanitas e Universita' degli
Studi di Milano. Tale attivita' e' altresi' funzionale a  verificare,
anche a seguito di  appositi  accordi  tra  i  due  atenei,  che  gli
studenti attualmente iscritti  al  corso  di  laurea  in  Medicina  e
Chirurgia  dell'Universita'  di  Milano  che  dovessero   trasferirsi
all'Universita' Humanitas possano portare  a  termine  il  rispettivo
percorso di studi alle medesime condizioni di contribuzione  previste
dall'Universita' degli Studi di Milano. 
  3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 comma 2 e al comma  2
del  presente  articolo,  al  termine  del  primo  quinquennio  (anno
accademico 2018/19), il Ministero avvalendosi dell'ANVUR procede alla
verifica della completa realizzazione del progetto formativo, il  cui
esito non positivo determina la soppressione dell'Universita'. 
  4. Dall'Istituzione dell'Universita' non possono derivare  oneri  a
carico dello Stato. 
  Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 febbraio 2014 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  Salute
e del Min. Lavoro, foglio n. 2147