Art. 3 1. Con successivi decreti del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, si provvedera' all'accreditamento periodico con cadenza almeno quinquennale per l'Universita' e almeno triennale per i corsi di studio. 2. Durante il primo quinquennio, il Ministero avvalendosi dell'ANVUR procede alla verifica annuale dell'attivita' dell'Universita' Humanitas, della sostenibilita' complessiva dell'offerta formativa attivata dall'Universita' e della transizione dei rapporti in essere tra i seguenti soggetti: Promotori dell'Universita' Humanitas, Universita' Humanitas e Universita' degli Studi di Milano. Tale attivita' e' altresi' funzionale a verificare, anche a seguito di appositi accordi tra i due atenei, che gli studenti attualmente iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Milano che dovessero trasferirsi all'Universita' Humanitas possano portare a termine il rispettivo percorso di studi alle medesime condizioni di contribuzione previste dall'Universita' degli Studi di Milano. 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 comma 2 e al comma 2 del presente articolo, al termine del primo quinquennio (anno accademico 2018/19), il Ministero avvalendosi dell'ANVUR procede alla verifica della completa realizzazione del progetto formativo, il cui esito non positivo determina la soppressione dell'Universita'. 4. Dall'Istituzione dell'Universita' non possono derivare oneri a carico dello Stato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro: Giannini Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 2147