IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia penale 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               per i sistemi informativi automatizzati 
 
  Visto di decreto dirigenziale 5 dicembre 2012,  recante  le  regole
procedurali di carattere tecnico  operativo  per  l'attuazione  della
consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da
parte delle amministrazioni  pubbliche  e  dei  gestori  di  pubblici
servizi ai sensi  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313,  d'ora   in   poi   decreto
dirigenziale; 
  Visto l'art. 5  del  decreto  dirigenziale  ove  e'  previsto,  tra
l'altro  che  l'accesso  al  SIC  da  parte   delle   Amministrazioni
interessate e'  subordinato  all'espletamento  di  una  procedura  di
registrazione   sul   sistema,   secondo   le   modalita'    indicate
nell'allegato tecnico, e previa stipula di specifica convenzione; 
  Viste le disposizioni transitorie di cui all'art.  16  del  decreto
dirigenziale  secondo  le  quali   le   Amministrazioni   interessate
all'accesso diretto  al  SIC  che  non  abbiano  ancora  attivato  la
procedura di cui all'art. 5 del decreto  dirigenziale,  continuano  a
richiedere i certificati agli uffici locali del casellario secondo le
modalita' indicate nello stesso articolo, in vigore fino al 30 giugno
2014; 
  Verificato che alla  data  odierna  e'  stata  stipulata  una  sola
convenzione con l'Autorita' di Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di
lavori, servizi e forniture,  per  le  esigenze  certificative  delle
stazioni appaltanti, e sottoscritti due protocolli  d'intesa  con  il
Ministero  dell'Interno  per   l'avvio   della   procedura   in   via
sperimentale ai fini dell'acquisizione del certificato del casellario
per la concessione della cittadinanza ed il rilascio delle patenti di
guida; 
  Considerato che e' ancora in via di  definizione  la  procedura  di
stipula  con   l'Associazione   Nazionale   Comuni   Italiani   della
convenzione tipo cui dovranno aderire le circa  8000  amministrazioni
comunali; 
  Considerato che e' tuttora  aperto  un  tavolo  di  lavoro  con  il
Ministero dell'Interno per le esigenze  certificative  di  competenza
dei suoi Dipartimenti, che sono in corso i primi contatti con  alcune
Regioni e con vari Ordini professionali,  che  altre  amministrazioni
pubbliche o gestori  di  pubblici  servizi  hanno  inviato  richiesta
d'accesso, ma che tantissime altre non lo hanno ancora fatto; 
  Considerato che per ciascuna istanza di accesso  sono  da  definire
preliminarmente i procedimenti amministrativi di competenza  di  ogni
amministrazione interessata per i quali le stesse hanno necessita' di
acquisire i certificati del casellario secondo  specifica  previsione
normativa che ne stabilisca anche il contenuto, in modo da poter  poi
procedere  per  la  realizzazione  della  procedura  informatica  che
garantisca  la  produzione  da  parte  del  SIC  di  un   certificato
selettivo; 
  Ritenuto pertanto impossibile che nel termine fissato del 30 giugno
2014 tutte le amministrazioni pubbliche  ed  i  gestori  di  pubblici
servizi possano aver  stipulato  con  il  Ministero  della  giustizia
specifica convenzione per accedere al SIC secondo le  regole  dettate
dal decreto dirigenziale in premessa e  che  pertanto  detto  termine
deve  essere  prorogato  al  fine  di   consentire   alla   pubbliche
amministrazione di continuare ad acquisire i certificati  secondo  le
modalita' attuali; 
  Vista la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 62 del  30
aprile 2013 recante le «Linee  guida  per  il  contrassegno  generato
elettronicamente ai sensi dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD; 
  Rilevato che e' stato  implementato  sul  SIC  un  sistema  per  la
generazione,  l'apposizione,  la  lettura  e  la   verifica   di   un
contrassegno, basato su codici  grafici  bidimensionali  (glifo)  con
all'interno la firma digitale del Direttore del casellario, che va  a
sostituire  la  semplice  firma  digitale  attualmente  apposta   sui
certificati,  in  modo  da   consentirne   la   verifica   automatica
dell'autenticita' a norma dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD; 
  Visti gli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale -  recanti
le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai
servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia
web- service e tramite la Posta Elettronica Certificata; 
  Ritenuto quindi di dover conseguentemente modificare  gli  articoli
2, 3, comma 1 lett. e) e 4, comma 4, 5 e 7 nonche' l'art.  16,  comma
5, del decreto dirigenziale e gli allegati tecnici A e B,  nei  quali
si fa riferimento alla sola firma digitale; 
  Visti gli esiti della fase in  cui  si  e'  sperimentato  l'accesso
tramite cooperazione  applicativa  e  ritenuto  necessario  apportare
alcune conseguenti integrazioni all'allegato tecnico A; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Proroga disposizioni transitorie 
 
  1. Il termine del 30 giugno 2014 fissato  per  la  validita'  delle
disposizioni transitorie di cui all'art. 16,  comma  8,  del  decreto
dirigenziale 5  dicembre  2102,  recante  le  regole  procedurali  di
carattere tecnico  operativo  per  l'attuazione  della  consultazione
diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da  parte  delle
amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai  sensi
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre
2002, n. 313, e' prorogato al 30 giugno 2016.