Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. All'art. 2 del decreto dirigenziale sono  aggiunte  le  seguenti
definizioni: 
    hh) «documento informatico» e' la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
    ii)  «glifo»  e'  un  contrassegno   generato   elettronicamente,
costituito da una sequenza di bit, codificata  mediante  una  tecnica
grafica  e  idonea  a  rappresentare  un   documento   amministrativo
informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o  i
suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la
sottoscrizione autografa della copia analogica.