Art. 2 Definizioni 1. All'art. 2 del decreto dirigenziale sono aggiunte le seguenti definizioni: hh) «documento informatico» e' la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; ii) «glifo» e' un contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica.