Art. 3 
 
 
Apposizione del  contrassegno  generato  elettronicamente  con  firma
                              digitale 
 
  1. All'art. 3, comma 1 lett. e) del decreto  dirigenziale  dopo  la
parola «digitale» sono aggiunte le seguenti parole:  «all'interno  di
un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito  da  una
sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e  idonea  a
rappresentare il documento amministrativo informatico originale o con
sola firma digitale in caso di malfunzionamento  della  procedura  di
apposizione del glifo». 
  2. All'art. 4: 
    il comma 4 - e' cosi' sostituito: «I certificati di cui al  comma
1 del presente articolo sono prodotti in formato PDF e,  al  fine  di
garantirne l'autenticita' e l'integrita', sugli stessi e' apposto, ai
sensi degli articoli 23-ter, comma 5, e 71 del CAD,  un  contrassegno
generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di  bit,
codificata mediante una tecnica grafica  e  contenente  il  documento
informatico originale e la firma digitale del Direttore  dell'Ufficio
del casellario centrale»; 
    al comma 5 - eliminata la frase «, al di sotto della  quale  sono
riportati i riferimenti della firma digitale applicata». Aggiunta  la
frase: «Una volta stampati i certificati recano  su  ogni  pagina  il
glifo contenente il documento informatico originale.» 
    al comma 7 - dopo la parola «verifica» e' aggiunto quanto  segue:
«,tramite apposito software messo a disposizione sul sito CERPA-WEB»,
cosi'  come  indicato  nella  specifica  avvertenza   in   calce   al
certificato.»; 
  3. All'art. 16, il comma 5 e' cosi' sostituito: «Il sistema elabora
le informazioni ricevute e consente l'estrazione dei certificati, che
sono prodotti in formato  PDF  con  apposizione  di  un  contrassegno
generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di  bit,
codificata mediante una tecnica grafica  e  contenente  il  documento
informatico originale e la firma digitale del Direttore  dell'Ufficio
del casellario centrale. 
  Qualora motivi tecnici  impediscano  l'apposizione  del  glifo  sul
certificato, i certificati sono prodotti: 
    a) in formato PDF  con  la  sola  firma  digitale  del  Direttore
dell'Ufficio   del   casellario   centrale   nell'ipotesi   in    cui
l'Amministrazione interessata  abbia  optato,  nella  richiesta,  per
l'invio dei certificati tramite PEC; 
  oppure 
    b) in formato  PDF  con  firma  autografa  del  responsabile  del
servizio certificativo sostituita, ai  sensi  dell'art.  3  d.lgs  12
febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del nominativo  dello
stesso  nell'ipotesi  in  cui  l'Amministrazione  interessata   abbia
optato, nella richiesta, per la consegna dei certificati su carta.».