Art. 3 Apposizione del contrassegno generato elettronicamente con firma digitale 1. All'art. 3, comma 1 lett. e) del decreto dirigenziale dopo la parola «digitale» sono aggiunte le seguenti parole: «all'interno di un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare il documento amministrativo informatico originale o con sola firma digitale in caso di malfunzionamento della procedura di apposizione del glifo». 2. All'art. 4: il comma 4 - e' cosi' sostituito: «I certificati di cui al comma 1 del presente articolo sono prodotti in formato PDF e, al fine di garantirne l'autenticita' e l'integrita', sugli stessi e' apposto, ai sensi degli articoli 23-ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale»; al comma 5 - eliminata la frase «, al di sotto della quale sono riportati i riferimenti della firma digitale applicata». Aggiunta la frase: «Una volta stampati i certificati recano su ogni pagina il glifo contenente il documento informatico originale.» al comma 7 - dopo la parola «verifica» e' aggiunto quanto segue: «,tramite apposito software messo a disposizione sul sito CERPA-WEB», cosi' come indicato nella specifica avvertenza in calce al certificato.»; 3. All'art. 16, il comma 5 e' cosi' sostituito: «Il sistema elabora le informazioni ricevute e consente l'estrazione dei certificati, che sono prodotti in formato PDF con apposizione di un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale. Qualora motivi tecnici impediscano l'apposizione del glifo sul certificato, i certificati sono prodotti: a) in formato PDF con la sola firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale nell'ipotesi in cui l'Amministrazione interessata abbia optato, nella richiesta, per l'invio dei certificati tramite PEC; oppure b) in formato PDF con firma autografa del responsabile del servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso nell'ipotesi in cui l'Amministrazione interessata abbia optato, nella richiesta, per la consegna dei certificati su carta.».