Art. 20
1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare
l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo
18, per i quali sono stati gia' effettuati studi di microzonazione
sismica certificati nelle modalita' di cui all'articolo 6. Per
realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito
delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), la cui
entita' e' riportata nella tabella 2, determinata in funzione della
popolazione del comune.
2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate
all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza
cofinanziamento.
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| Popolazione | Contributo |
+=======================+=====================+
|Ab ≤ 2.500 |3.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|2.500 < ab. ≤ 5.000 |3.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|5.000 < ab. ≤ 10.000 |3.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|10.000 < ab. ≤ 25.000 |3.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|25.000 < ab. ≤ 50.000 |5.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|50.000 < ab. ≤ 100.000 |5.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|100.000 < ab. |7.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
Tabella 2