Art. 21
1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di
comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non
siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della
Condizione Limite per l'Emergenza, la percentuale dell'importo del
cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui
all'articolo 5 puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli studi
di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di
cui alla tabella 3 puo' essere incrementato fino al 85% del costo
complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento
della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite
per l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a
quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di
microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per
l'Emergenza dovra' essere unitaria, curata da un unico soggetto
realizzatore e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle
forme e modalita' definite dalla Regione di appartenenza, nel limite
complessivo delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a)
destinate alla microzonazione.
2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 puo' essere
attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della
popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.
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| Popolazione | Contributo |
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|Ab ≤ 2.500 |12.750,00 € |
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|2.500 < ab. ≤ 5.000 |16.150,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|5.000 < ab. ≤ 10.000 |19.550,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|10.000 < ab. ≤ 25.000 |22.950,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|25.000 < ab. ≤ 50.000 |28.050,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|50.000 < ab. ≤ 100.000 |31.450,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|100.000 < ab. |36.550,00 € |
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Tab. 3