Art. 22
1. Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito degli studi di
microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facolta'
di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni
minime per la gestione del sistema di emergenza.
2. Per la sperimentazione del programma le Regioni e le Province
Autonome individuano uno o piu' unioni di comuni e o comuni non
soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal
comma 28, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su
ciascuna di tali unioni di comuni e comuni le Regioni e le Province
Autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente
all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano
tre edifici strategici, che assicurino le funzionalita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), in particolare per:
a. il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento
demandato, in caso di emergenza, all'autorita' di competenza
territoriale;
b. il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi
diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui
all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di
prima assistenza sanitaria;
c. l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza,
consistente nell'attuazione coordinata con le autorita' locali, delle
iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione
degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del
programma di cui al comma 1, il Tavolo tecnico, di cui all'articolo
3, comma 6, supportera' le Regioni e le Province Autonome.
4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da
effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni
individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il
cofinanziamento previsto dall'articolo 5, secondo gli importi di cui
alla tabella 4.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
===============================================
| Popolazione | Contributo |
+=======================+=====================+
|Ab ≤ 2.500 |15.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|2.500 < ab. ≤ 5.000 |19.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|5.000 < ab. ≤ 10.000 |23.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|10.000 < ab. ≤ 25.000 |27.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|25.000 < ab. ≤ 50.000 |33.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|50.000 < ab. ≤ 100.000 |37.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
|100.000 < ab. |43.000,00 € |
+-----------------------+---------------------+
Tab. 4