Art. 23
1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio
provvedimento individuano i comuni interessati per le attivita' di
cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della
Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3,
dell'articolo 5.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 19 giugno 2014
Il Capo del dipartimento: Gabrielli