Art. 4 
 
 
Obblighi da osservare  per  la  dematerializzazione  di  documenti  e
           scritture analogici rilevanti ai fini tributari 
 
  1. Ai fini tributari il procedimento  di  generazione  delle  copie
informatiche e delle copie per immagine su  supporto  informatico  di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22,  comma
3, del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  termina  con
l'apposizione  della  firma  elettronica  qualificata,  della   firma
digitale  ovvero  della  firma  elettronica  basata  sui  certificati
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto. 
  2. Ai  fini  fiscali,  la  conformita'  all'originale  delle  copie
informatiche e delle copie per immagine su  supporto  informatico  di
documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita'  di
cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e delle relative regole tecniche. 
  3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione, e' consentita soltanto  dopo  il  completamento  della
procedura di cui ai precedenti commi.