Art. 6 
 
 
Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed
             altri documenti rilevanti ai fini tributari 
 
  1.  L'imposta  di  bollo  sui  documenti  informatici   fiscalmente
rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  modalita'
esclusivamente telematica. 
  2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli  atti,  ai
documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante  l'anno  avviene
in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali e'  obbligatorio  l'assolvimento
dell'imposta di  bollo  devono  riportare  specifica  annotazione  di
assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. 
  3. L'imposta sui libri e sui registri  di  cui  all'art.  16  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni
2500 registrazioni o frazioni di esse.