Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale  16  dicembre
2010. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione  della  protezione  per  le  denominazioni  Bolgheri  e
Bolgheri Sassicaia, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del  Regolamento
(UE) n. 1308/2023. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 5 giugno 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto