Art. 11 
 
  Le operazioni  d'asta  vengono  eseguite  nei  locali  della  Banca
d'Italia,  dopo  la  scadenza  del  termine   di   cui   all'articolo
precedente, in presenza di un rappresentante della Banca  medesima  e
con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione  telematica,
di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che
ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel  quale
devono essere evidenziati, per  ciascuna  tranche,  i  rendimenti  di
aggiudicazione e  l'ammontare  dei  relativi  interessi,  determinati
dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.