Art. 8 
 
  Le richieste di acquisto da parte  degli  operatori  devono  essere
formulate  in  termini  di  rendimento.  Tali  rendimenti   sono   da
considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione  semplice
riferita all'anno di 360 giorni. 
  Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la  rete
nazionale  interbancaria  e  devono   contenere   sia   l'indicazione
dell'importo dei BOT che si intende  sottoscrivere  sia  il  relativo
rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del
rendimento o che presentino un rendimento negativo. 
  I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta,  espressi  in
termini  percentuali,  possono  variare  di  un  millesimo  di  punto
percentuale o multiplo di tale cifra. 
  L'importo  di  ciascuna  richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a
1.500.000 euro di capitale nominale. 
  Le richieste di ciascun operatore  che  indichino  un  importo  che
superi, anche come somma complessiva  di  esse,  quello  offerto  dal
Tesoro sono prese in  considerazione  a  partire  da  quella  con  il
rendimento piu' basso e  fino  a  concorrenza  dell'importo  offerto,
salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 
  Le  richieste  di  importo   non   multiplo   dell'importo   minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno  prese
in considerazione.