Art. 2 
 
Condizioni per l'erogazione del medicinale  «bevacizumab  -  Avastin»
                   nell'elenco ex lege n. 648/1996 
 
  1. L'erogazione del medicinale «bevacizumab (Avastin)» deve  essere
effettuata secondo le seguenti condizioni,  finalizzate  alla  tutela
del paziente nell'uso del suddetto  farmaco  per  un'indicazione  non
registrata: 
    a) Allo scopo di garantire la sterilita', il  confezionamento  in
monodose del farmaco «bevacizumab»  per  l'uso  intravitreale  dovra'
essere effettuato esclusivamente da parte di farmacie ospedaliere  in
possesso dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme  di  buona
preparazione; 
    b) La somministrazione  del  bevacizumab  per  uso  intravitreale
dovra' essere riservata a centri oculistici ad alta  specializzazione
presso ospedali pubblici individuati dalle Regioni; 
    c) La somministrazione del farmaco potra'  avvenire  solo  previa
sottoscrizione da parte  del  paziente  del  consenso  informato  che
contenga  le  motivazioni  scientifiche  accompagnate   da   adeguate
informazioni sull'esistenza  di  alternative  terapeutiche  approvate
seppur ad un costo piu' elevato a carico del SSN; 
    d) Attivazione di un registro  di  monitoraggio  alla  quale  sia
allegata la scheda di segnalazione delle reazioni avverse.