Art. 3 
 
 
                  Presentazione della dichiarazione 
 
  1.  I  soggetti  tenuti   alla   presentazione   telematica   della
dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i  dati
contenuti nel  modello  di  cui  all'art.  1  secondo  le  specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 
  2.  E'  fatto  comunque  obbligo   ai   soggetti   abilitati   alla
trasmissione telematica, di cui all'art. 3,  commi  2-bis  e  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e
successive  modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente   la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza  a  quelli
approvati con il presente provvedimento.