Art. 3 Presentazione della dichiarazione 1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.