IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche  ed  in
particolare l'art. 1, comma 3 lettera d) che prevede l'emanazione «di
norme tecniche relative ai criteri generali e  precisazioni  tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali,  quali
ponti , dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni  prefabbricate
in genere, acquedotti, fognature»; 
  Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  recante  «Procedura  di
informazione nel settore  delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione  in
attuazione della direttiva 98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  allo  Stato,  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380, testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia; 
  Visto il  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed  in  particolare
l'art. 4 recante  disposizioni  in  materia  di  rivalutazione  delle
condizioni di sicurezza delle grandi dighe; 
  Visto il decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in  particolare
l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento  della
protezione civile, di  normative  tecniche,  anche  per  la  verifica
sismica ed idraulica,  relative  alle  costruzioni,  nonche'  per  la
progettazione, la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico  ed
idraulico, delle dighe di  ritenuta,  dei  ponti  e  delle  opere  di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di
sicurezza; 
  Considerato che, ai sensi del comma  1  dell'art.  5  del  predetto
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «ai fini dell'emanazione  delle
norme tecniche per la progettazione, la costruzione e  l'adeguamento,
anche sismico ed idraulico, delle  dighe  di  ritenuta,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del
Registro Italiano Dighe», ora Direzione generale  per  le  dighe,  le
infrastrutture   idriche   ed   elettriche   del   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato che il comma 2 del predetto art. 5 prevede che le norme
tecniche di cui al comma 1 siano emanate  con  le  procedure  di  cui
all'art 52 del T.U. delle disposizioni legislative e  regolamenti  in
materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno  2001,  n.  380,  di  concerto  con  il  Dipartimento  della
Protezione Civile; 
  Considerato che l'art. 52 del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone che in tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia  private  debbono  essere
realizzate in osservanza delle  norme  tecniche  riguardanti  i  vari
elementi  costruttivi  fissate  con  decreti  del  Ministro  per   le
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche; 
  Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge  30  giugno  2005,  n.
115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n.  168,
che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato  decreto-legge  28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al  fine  di  avviare  una
fase sperimentale di applicazione delle  norme  tecniche  di  cui  al
comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di  applicazione,  in
alternativa, della normativa precedente sulla  medesima  materia,  di
cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086,  e  alla  legge  2  febbraio
1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto  salvo,  comunque,
quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»; 
  Visto il decreto 24 marzo 1982 del  Ministro  dei  lavori  pubblici
«Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe  di
sbarramento»; 
  Considerata la necessita' di procedere, ai sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge 27  luglio
2004,  n.  186,  all'aggiornamento  delle  «Norme  tecniche  per   la
progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento» di cui  al
citato decreto ministeriale 24 marzo 1982; 
  Considerata la necessita' di istituire una  Commissione  consultiva
di  monitoraggio  durante  il  periodo  della  fase  sperimentale  di
applicazione delle norme tecniche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per
le costruzioni»; 
  Visto il voto n. 27/2008 con  il  quale  l'Assemblea  generale  del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 27  giugno
2008 e 25 luglio 2008 si e' espresso favorevolmente  in  ordine  alla
«Proposta di aggiornamento delle norme tecniche per la  progettazione
e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta»; 
  Visto il voto n. 207/2009 con il  quale  l'Assemblea  generale  del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 dicembre
2009, preso atto delle  risultanze  delle  attivita'  del  gruppo  di
lavoro nominato con presidenziale n. 811 del  12  febbraio  2009  con
l'incarico di verificare l'impatto dei criteri innovativi  introdotti
dalle emanande norme tecniche per gli  sbarramenti  di  ritenuta,  ha
confermato la  validita'  del  testo  normativo  della  «Proposta  di
aggiornamento  delle  norme  tecniche  per  la  progettazione  e   la
costruzione degli sbarramenti di  ritenuta»,  confermando  il  parere
favorevole espresso con voto n. 27/2008; 
  Considerata la necessita'  di  definire  l'ambito  di  applicazione
delle norme tecniche, anche in  relazione  alle  opere  con  progetto
definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso  di
esecuzione, in conformita' al citato voto n. 204/2009  del  Consiglio
Superiore dei lavori pubblici; 
  Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
112, il quale prevede che alcune  funzioni  mantenute  in  capo  allo
Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per
le opere in cemento armato e in acciaio  e  le  costruzioni  in  zone
sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata; 
  Visto l'art. 93 del citato decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
112, il quale prevede che alcune  funzioni  mantenute  in  capo  allo
Stato, quali i  criteri  generali  per  l'individuazione  delle  zone
sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime  zone,
siano esercitate sentita la Conferenza unificata; 
  Visto l'art. 83 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui
sicurezza possa comunque  interessare  la  pubblica  incolumita',  da
realizzarsi in zone dichiarate sismiche,  siano  disciplinate,  oltre
che dalle disposizioni di cui a predetto  art.  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, da specifiche norme tecniche
emanate  con  decreti  del  Ministro  per  le  infrastrutture  ed   i
trasporti, di concerto con il  Ministro  per  l'interno,  sentiti  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata; 
  Acquisiti  lo  schema  di  decreto  e  la  relazione  illustrativa,
trasmessi dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  con  nota  n.
10294  del  31  ottobre  2012,  predisposti  dal  gruppo  di   lavoro
costituito con presidenziale n. 8945 del 24 settembre 2012; 
  Acquisito il parere della  Direzione  generale  per  le  dighe,  le
infrastrutture idriche ed elettriche, cui  sono  stati  attribuiti  i
compiti del soppresso Registro italiano dighe, espresso con  nota  n.
12751 dell'8 novembre 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge
27 luglio 2004, n. 186, di conversione del  decreto-legge  28  maggio
2004, n. 136; 
  Visto  il  concerto  espresso  dal  capo  del  Dipartimento   della
protezione civile, con nota prot. n. CG/0017915 del 21 marzo  2013  e
con nota prot. n. CG/0068882 del  27  novembre  2013,  ai  sensi  del
citato art. 5, comma 2, della  legge  27  luglio  2004,  n.  186,  di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; 
  Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot.
n. 1236 del 1° marzo 2013 e con nota prot. n. 19 del 21 gennaio 2014,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art.  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata  resa  nella  seduta
del 5 dicembre  2013,  ai  sensi  del  citato  art.  54  del  decreto
legislativo n. 112/1998; 
  Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche  con  nota  prot.  n.
9855 del 3 aprile 2013 e con nota prot. n. 977 del 10  gennaio  2014,
ai sensi  del  citato  art.  83  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001; 
  Considerato, che lo schema di decreto e' stato notificato,  per  il
tramite del Ministero  dello  sviluppo  economico,  alla  Commissione
europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 e che  alla
data del 12 maggio 2014 e' venuto a scadenza il termine di astensione
obbligatoria  di  cui  all'art.  9,  paragrafo  1,   della   medesima
direttiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Approvazione 
 
  E' approvato il testo delle Norme tecniche per la  progettazione  e
la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe  e  traverse)  di
cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,  all'art.  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  ed
all'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  27  luglio  2004,  n.  186,  allegato  al
presente decreto. Le presenti norme  sostituiscono  quelle  approvate
con il decreto ministeriale 24 marzo 1982.